Quota legittima, donazioni anteriori e posteriori

Pubblicato il 14 marzo 2016

Ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte, maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, respingendo il ricorso di una erede legittimaria, che aveva chiesto la riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius eccedenti la quota disponibile, con reintegrazione nella quota di riserva di sua spettanza.

Equiparazione donazioni anteriori e successive alla qualità di legittimario

In proposito, la Suprema Corte ha dunque sancito la equiparazione delle donazioni anteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario a quelle posteriori, poiché ciò risponde alla ratio della riunione fittizia, avente lo scopo di determinare la quota della quale il defunto poteva disporre e, correlativamente, la quota di riserva spettante al legittimario.

Quota di riserva e riunione fittizia donazioni, coniuge e figli stesso trattamento

Ha inoltre precisato la Corte che, ai fini della determinazione della quota di riserva, la posizione del coniuge rispetto a quella dei figli non è diversa. Ed  invero, come il figlio sopravvenuto può chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute in vita dal genitore  -  anche di quelle compiute prima della sua nascita in favore della madre o di altro coniuge ormai non più tale -  allo stesso modo il coniuge sopravvenuto rispetto ai figli può chiedere la riduzione di tutte le donazioni compite dal de cuius in favore dei figli, anche di quelle precedenti il matrimonio poste in essere in favore dei figli nati da altro coniuge o nati fuori dal matrimonio.

Dunque – concludono gli ermellini con sentenza n. 4445 del 7 marzo 2016 - seppur il vincolo che lega il coniuge al de cuius è diverso da quello che lega quest’ultimo ai figli (nel primo caso, rapporto di coniugio, nel secondo, legame di sangue), ciò non giustifica un diverso trattamento in ordine alla determinazione della quota di riserva e della riunione fittizia delle donazioni.

 

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