Amministrazione straordinaria imprese strategiche e sgravio contributivo. A quali condizioni?

Pubblicato il 07 marzo 2025

Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il 6 marzo 2025 il decreto interministeriale del 23 gennaio 2025 che introduce disposizioni urgenti per l'amministrazione straordinaria delle imprese considerate strategiche per il Paese.

Si tratta di un provvedimento che mira a sostenere infatti le imprese che rivestono un'importanza fondamentale per l'economia nazionale, garantendo al contempo la tutela dei livelli occupazionali attraverso politiche attive del lavoro.

Obiettivi e contesto normativo

Obiettivi

Gli obiettivi del decreto sono molteplici:

Sono tutte misure che risultano essenziali nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), leva fondamentale per la ripresa economica post pandemica. 

Attraverso una combinazione di incentivi fiscali, programmi di formazione e strumenti di gestione della crisi aziendale, il provvedimento intende facilitare la ristrutturazione delle imprese in difficoltà e garantire la continuità dei livelli occupazionali.

Le norme di riferimento

Il quadro normativo è articolato e include diverse leggi e decreti adottati negli ultimi anni per la gestione delle crisi aziendali e il sostegno all'occupazione.

L'integrazione delle disposizioni nazionali con quelle europee permette al decreto di massimizzare l'efficacia delle risorse disponibili, canalizzandole verso interventi che abbiano un impatto significativo sull'economia reale e sull'occupazione. La combinazione di norme nazionali ed europee rappresenta quindi una strategia sinergica per affrontare le sfide poste dalla crisi economica e garantire una ripresa sostenibile e inclusiva.

Processi di aggregazione delle imprese

Per beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione devono soddisfare requisiti specifici.

In primo luogo, l'organico risultante dalle operazioni societarie deve essere pari o superiore a mille lavoratori

Le tipologie di operazioni societarie ammissibili includono poi:

Oltre a rispettare i requisiti dimensionali, le nuove imprese devono adottare un piano industriale dettagliato che includa azioni per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori.

Tale piano deve essere presentato e approvato durante la stipula dell'accordo sindacale in sede governativa.

Accordo sindacale

L'accordo sindacale rappresenta un passaggio fondamentale per l'accesso agli incentivi previsti dal decreto; deve essere sottoscritto in sede governativa alla presenza del Ministero del lavoro, del ministero delle imprese e del made in Italy e delle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

Ecco i contenuti obbligatori dell'accordo.

Inoltre, l'accordo deve prevedere clausole di salvaguardia che assicurino l'implementazione effettiva delle politiche attive del lavoro e la possibilità di revoca degli incentivi in caso di inadempienze. La trasparenza dell'accordo è garantita dalla partecipazione delle parti sociali e dal monitoraggio costante da parte delle autorità competenti.

Politiche attive del lavoro

Le politiche attive del lavoro previste dal decreto interministeriale mirano a favorire la riqualificazione dei lavoratori coinvolti nei processi di aggregazione aziendale e a garantire la continuità occupazionale

Formazione e riqualificazione professionale

Uno degli aspetti più rilevanti del decreto è l'obbligo per le nuove imprese di garantire ai lavoratori coinvolti nei processi di aggregazione un percorso di formazione professionale di almeno duecento ore per ciascun lavoratore a tempo pieno.

Per i lavoratori a tempo parziale, il numero di ore è riproporzionato in base all'orario contrattuale. 

Le tipologie di competenze coinvolte nei percorsi formativi includono competenze:

Le attività formative devono essere svolte presso enti accreditati e risultare coerenti con il piano industriale presentato. Il mancato rispetto del monte ore minimo previsto comporta la revoca degli incentivi contributivi accordati dal decreto.

Tutela del perimetro occupazionale

Le nuove imprese beneficiarie degli incentivi devono garantire il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti per un periodo minimo di quarantotto mesi a partire dalla data di decorrenza delle operazioni straordinarie.

Le eccezioni consentite alla tutela del perimetro occupazionale comprendono:

Oltre a queste eccezioni, l'impresa può ricorrere a strumenti di gestione non traumatica dei rapporti di lavoro, come i contratti di solidarietà e i prepensionamenti, nel rispetto delle normative vigenti. Qualora l'azienda interrompa i rapporti di lavoro per motivi diversi da quelli previsti, decade il diritto agli incentivi contributivi e si applicano sanzioni amministrative equivalenti al doppio dell'esonero contributivo fruito.

Incentivi

Uno dei principali strumenti incentivanti previsti dal decreto è l'esonero contributivo a favore dei datori di lavoro che sottoscrivono un accordo governativo per la gestione dei processi di aggregazione aziendale, esonero che riguarda i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, con l'eccezione dei premi e contributi dovuti all'Inail.

La misura massima dell'esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali per un periodo di 24 mesi, con un limite di importo annuo di € 3.500 per ciascun lavoratore.

Al termine dei primi due anni, l'esonero contributivo è prorogabile per ulteriori 12 mesi, ma con un limite ridotto a € 2.000 per lavoratore, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Condizioni

Per accedere all'esonero contributivo, i datori di lavoro devono rispettare specifiche condizioni, finalizzate a garantire l'efficacia delle misure previste dal decreto e a tutelare i lavoratori coinvolti. 

L’accesso agli incentivi è inoltre subordinato, come detto, alla stipula di un accordo sindacale in sede governativa, che deve includere un piano dettagliato di politiche attive del lavoro e garanzie per la tutela occupazionale per almeno 48 mesi.

Compatibilità con altri incentivi

Gli incentivi contributivi sono compatibili con altre misure di sostegno previste dalla legislazione vigente, purché non vi sia sovrapposizione sugli stessi costi

Tuttavia, gli incentivi non possono essere cumulati con quelli previsti per le imprese appartenenti allo stesso gruppo societario o con assetti proprietari riconducibili al medesimo centro di interessi. In questo modo, si evita che le imprese utilizzino strategie di riorganizzazione solo per massimizzare il beneficio fiscale senza reali effetti positivi sull’occupazione.

Revoca

La fruizione degli incentivi è subordinata alla realizzazione delle operazioni societarie previste nell'accordo sindacale.

In particolare, il decreto stabilisce che tali operazioni debbano essere effettuate entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo; in caso di mancata realizzazione entro i termini, decadono tutti i benefici previsti, inclusi gli esoneri contributivi.

Le conseguenze della mancata esecuzione comprendono:

Un'altra causa di revoca degli incentivi è rappresentata dalla mancata erogazione delle attività di formazione: se durante il periodo di fruizione degli incentivi non vengono erogate le duecento ore minime di formazione per ciascun lavoratore, le condizioni per l'esonero contributivo decadono.

Recupero degli incentivi indebitamente fruiti

In caso di revoca degli incentivi, l'Inps procede al recupero degli importi indebitamente fruiti. Le modalità di recupero includono:

Il recupero è accompagnato dall’applicazione di sanzioni amministrative proporzionali agli importi indebitamente fruiti, allo scopo di scoraggiare eventuali abusi e garantire l'integrità del sistema di incentivi.

Faq

1. Quali sono gli incentivi previsti dal decreto per i datori di lavoro?

Il decreto prevede un esonero contributivo fino al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL. L'esonero è valido per 24 mesi, con un limite massimo di €3.500 per lavoratore all'anno. È possibile una proroga di ulteriori 12 mesi con un limite ridotto a €2.000 per lavoratore.

2. Quali condizioni devono rispettare le imprese per beneficiare degli incentivi?

3. Gli incentivi sono compatibili con altre agevolazioni fiscali?

Sì, gli incentivi previsti dal decreto sono compatibili con altre misure di sostegno previste dalla legislazione vigente, purché non si sovrappongano sugli stessi costi. Tuttavia, non è consentito cumulare gli incentivi se le imprese appartengono allo stesso gruppo societario.

4. Cosa succede se l'operazione societaria non viene completata entro i termini previsti?

Se l'operazione societaria non viene effettuata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, decadono tutti i benefici previsti, compreso l'esonero contributivo. Inoltre, sono previste sanzioni amministrative pari al doppio degli esoneri fruiti e l'obbligo di restituire gli importi già percepiti.

5. È possibile perdere gli incentivi in caso di inadempienze sui percorsi di formazione?

Sì, la mancata erogazione di almeno duecento ore di formazione per ciascun lavoratore comporta la revoca degli incentivi. In questo caso, l'impresa è tenuta a restituire gli importi indebitamente percepiti e a pagare eventuali sanzioni.

6. Chi gestisce il recupero degli incentivi indebitamente fruiti?

L'Inps è incaricato di gestire il recupero degli incentivi in caso di revoca. Il recupero può avvenire tramite compensazione sui contributi dovuti, notifica di pagamento o rateizzazione degli importi da restituire.

7. Quali sono le sanzioni previste per le imprese inadempienti?

8. L'esonero contributivo influisce sui diritti pensionistici dei lavoratori?

No, l'esonero contributivo non influisce sui diritti pensionistici dei lavoratori. L'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche rimane invariata, garantendo così la continuità dei diritti previdenziali.

9. Quali operazioni societarie rientrano nelle agevolazioni previste dal decreto?

Queste operazioni devono coinvolgere almeno mille lavoratori per beneficiare degli incentivi.

10. Quali vantaggi offre l'esonero contributivo ai datori di lavoro?

11. È possibile richiedere una proroga per completare le operazioni societarie?

No, il decreto stabilisce un termine perentorio di sessanta giorni per completare le operazioni societarie previste nell'accordo. Non sono previste proroghe. In caso di mancato rispetto dei termini, tutti gli incentivi decadono automaticamente.

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