Raddoppio contributo unificato circoscritto al processo civile

Pubblicato il 28 luglio 2018

La previsione del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte che ha proposto l’impugnazione, anche incidentale, integralmente respinta o dichiarata inammissibile, costituisce norma avente carattere di misura eccezionale e sanzionatoria, la cui operatività è circoscritta al processo civile.

Questo secondo l'interpretazione della norma indirettamente avallata dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 18/2018, poi condivisa dalla Cassazione.

Contenziosi fiscali senza ulteriore importo di cu

Lo ha ribadito la Suprema corte di legittimità nel testo dell’ordinanza n. 20018 del 27 luglio 2018, con la quale ha dichiarato non sussistente, nell'ambito di un processo tributario, l'obbligo della parte contribuente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dalla stessa proposta in grado di appello.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Riordino della tassazione dei redditi dei terreni: primi chiarimenti

18/09/2025

ISCRO: come prepararsi alla scadenza del 31 ottobre

18/09/2025

Regole nuove sui redditi agricoli e fondiari

18/09/2025

Avviso 2/2025 Terzo Settore: al via i finanziamenti per progetti di rilevanza nazionale

18/09/2025

Contributo forfettario per negoziazioni paritetiche: presentazione delle richieste

18/09/2025

Polizze agricole: proroga termini PAI e SGR al 30 settembre 2025

18/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy