Raddoppio dei termini con astratta configurabilità dell’ipotesi di reato

Pubblicato il 08 ottobre 2015

La Cassazione, con la sentenza 20043 del 7 ottobre 2015, ha reputato legittimo il raddoppio dei termini per l'accertamento nei confronti di una contribuente verso cui non esisteva alcun delitto ascrivibile relativamente al periodo 2005, oggetto di notifica nel 2012.

La sentenza sdogana, ai fini del raddoppio dei termini in presenza di reati, l’astratta configurabilità

Anche se il Dlgs 74/2000 detta che i termini per la decadenza del potere di accertamento possono essere raddoppiati in presenza di una violazione che comporti l’obbligo di denuncia per uno dei reati tributari, nel caso di specie ha rilevato la notizia di reato - attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati in capo alla società - inoltrata per un soggetto terzo, il legale rappresentante della società di cui era socia l'accertata.

La Corte, non ravvisando l’uso strumentale della notizia di reato per il mero allungamento dei termini di decadenza, ha ritenuto che la compagine sociale fosse ristretta al punto che la socia non poteva ritenersi estranea alle omissioni poste in essere dalla società.

Quanto alla prescrizione invocata dalla ricorrente, per i supremi giudici l’intervenuta prescrizione non è di per sé stessa impedimento all’applicazione del maggior termine.

A consentire l'extra time, il “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento tributario

Il “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento tributario non fa rilevare l’esercizio dell’azione penale da parte del pm, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale.

È, così, lecito il raddoppio dei termini per l’accertamento conseguente al mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, quantomeno, ai fini del reato di dichiarazione infedele, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’inizio dell’azione penale.

Si ricorda che recenti modifiche sono intervenute in materia - apportate dall’art. 2, comma 1 del DLgs. 128/2015 – comportando che il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento si applica, ora, solo se la denuncia penale viene trasmessa entro il termine decadenziale ordinario.

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