Raddoppio dei termini, è retroattivo l'obbligo di denuncia entro la scadenza

Pubblicato il 09 gennaio 2016

La Ctp Torino reputa che l'obbligo di denuncia entro la decadenza ordinaria prevista dal decreto sulla certezza del diritto (decreto legislativo 128/2015) è retroattiva: si deve applicare anche agli atti notificati prima del 2 settembre 2015, data di entrata in vigore del Dlgs.

Non si applicherebbe, dunque, anche per i contenziosi già in corso il raddoppio dei termini degli accertamenti se la denuncia del reato tributario è stata presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria.

A stabilirlo la sentenza 2019/01/2015 della Ctp Torino depositata il 30 dicembre 2015, che sottolinea come senza retroattività sussisterebbero “gravi profili di incostituzionalità” in quanto si configurerebbe “un'ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti assoggettati a diversi termini di accertamento ed a diverse modalità di raddoppio degli stessi solo in conseguenza del momento in cui viene formulata la notizia di reato e/o de! momento in cui hanno subito la notifica dell'avviso di accertamento”.

Raddoppio dei termini in presenza di violazioni penalmente rilevanti

Si ricorda che sul tema è intervenuta anche la legge di Stabilità 2016 (commi da 130 a 132 della legge 208/2015), ma le regole da questa dettate si applicano agli avvisi su dirette e Iva relativi ai periodi d’imposta dal 2016 in poi.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy