Raddoppio dei termini, ultimo giorno con le vecchie regole

Pubblicato il 01 settembre 2015

Il 2 settembre 2015, con l'entrata in vigore del decreto legislativo sulla certezza del diritto (Dlgs 128/2015 pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 190 del 18 agosto 2015), scattano le nuove regole del raddoppio dei termini di decadenza dall’accertamento in presenza di violazioni penali tributarie.

L’articolo 2 del Dlgs citato introduce un limite alla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento in caso di reato tributario: il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini. Dunque il termine ordinario è raddoppiato solo in caso di denuncia all’autorità giudiziaria da parte dell’Amministrazione finanziaria inviata entro i termini ordinari dell’accertamento.

Dunque, chi vuole accedere alla voluntary disclosure può farlo con tranquillità anche per le attività e le imposte riferite ad annualità per le quali siano scaduti i termini per l’accertamento fiscale.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

E' nullo il contratto di apprendistato senza formazione

17/10/2025

Esonero contributivo parità di genere: codice “L239” valido da ottobre a dicembre 2025

17/10/2025

Commercialista trattiene la contabilità dell’ex cliente: è appropriazione indebita

17/10/2025

TFR, indice di rivalutazione di settembre 2025

17/10/2025

Compravendita immobiliare, l’irregolarità catastale non annulla l’atto

17/10/2025

CPB 2025: FAQ su benefici premiali, esonero IVA e scadenze di adesione

17/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy