Radio nella sala d'aspetto. Equa remunerazione all'autore

Pubblicato il 30 giugno 2011 Secondo l'Avvocato generale dell'Ue – causa C-135/10, conclusioni del 29 giugno 2011 – la corretta interpretazione dell'articolo 8, n. 2 della Direttiva 92/100/CEE in materia di diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, impone al professionista – nella specie un medico odontoiatrico – che installi nella propria sala d'aspetto un apparecchio radio mediante il quale rende udibile per i suoi pazienti una trasmissione radiofonica, il versamento di un'equa remunerazione all'autore per l'indiretta comunicazione al pubblico dei fonogrammi utilizzati nella trasmissione radiofonica.

La questione su cui ora dovrà pronunciarsi la Corte di giustizia europea era stata rimessa a quest'ultima da parte della Corte d'appello di Torino.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026 in GU: guida alle novità in materia di lavoro

31/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro, legge in GU: le novità

31/12/2025

CBAM: avvio dal 1° gennaio 2026. Obblighi per importatori

31/12/2025

Conguaglio contributivo 2025: dall'Inps regole, scadenze e istruzioni

31/12/2025

Interesse legale 2026 all’1,60%: impatto su contributi e sanzioni

31/12/2025

Pensioni: adeguamento alla speranza di vita, con deroghe

31/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy