Raffica di reati contestati: scatta la tagliola sui costi

Pubblicato il 22 settembre 2008

La Finanziaria 2003 (legge 289/02) ha fissato il principio della indeducibilità dei costi o delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti. L’indeducibilità dei cosiddetti “costi di reato” non è, dunque, nuova nel nostro ordinamento tributario, ma è di recente tornata alla ribalta grazie alle numerose segnalazioni fatte dall’Amministrazione finanziaria. Lo scopo della norma è quello di punire indirettamente l’attività illecita compiuta. L’agenzia delle Entrate ha espresso il proprio pensiero a tal proposito nella circolare n. 42/E/2005, di frequente applicazione recentemente soprattutto a seguito delle contestazioni della Guardia di finanzia sui comportamenti illeciti dei contribuenti. Le fattispecie interessate sono le più disparate e, in pratica, l’applicazione è spesso quasi automatica. I casi più frequenti di indeducibilità dei costi derivanti da illeciti penali non è circoscritta a una specifica categoria reddituale, ma sono rappresentati sia dal reddito d’impresa che da quello di lavoro autonomo, cioè categorie reddituali il cui imponibile è dato dalla differenza analitica tra componenti positivi e quelli negativi inerenti. Proprio su quest'ultimo concetto si è soffermata la circolare n. 42/E, che ha ribadito che per valutare la deducibilità di un costo occorre verificare il rispetto del principio di inerenza. Se poi tutta l’attività è penalmente illecita tutti i costi saranno indeducibili, viceversa l’indeducibilità riguarderà solo i costi correlati a fatti penalmente rilevanti, oltre a una quota degli altri costi generali. Riguardo, poi, alla questione delicata delle sanzioni, il documento di prassi citato specifica che:

- le sanzioni non rappresentano costi illeciti, ma solo la conseguenza stabilita dall’ordinamento a un comportamento illecito;

- le sanzioni non possono essere considerate costi correlati a proventi illeciti dato che non sono spese sostenute per porre in essere l’attività, ma sono sostenute a causa e in conseguenza dell’attività illecita.

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