Ragionevole l'ingerenza del giudice nazionale sulla libertà di espressione in caso di commenti offensivi dei lettori

Pubblicato il 11 ottobre 2013 Con sentenza pronunciata il 10 ottobre 2013 relativamente al ricorso n. 64569/09, causa Delfi As contro Estonia, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha concluso riconoscendo l'inesistenza di alcuna violazione dell'articolo 10 della Convenzione Cedu sulla libertà di espressione in una vicenda in cui una società estone, proprietaria di un portale internet d'informazione, si era opposta alla decisione con cui i giudici nazionali l'avevano ritenuta responsabile in ragione dei messaggi di insulti pubblicati da alcuni lettori del sito sotto uno degli articoli di stampa ivi contenuto.

I giudici europei, in particolare, hanno concluso che il riconoscimento, da parte delle giurisdizioni estoni, della responsabilità della società si risolveva in un restrizione giustificata e proporzionale alla libertà di espressione in considerazione del carattere offensivo dei messaggi incriminati, del fatto che la società proprietaria non avesse impedito la loro divulgazione, del profitto conseguito dalla società dai messaggi in questione, della garanzia di anonimato che la stessa aveva offerto agli autori dei messaggi e del carattere ragionevole della condanna inflitta dai tribunali estoni.
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