Rapporto di lavoro subordinato tra rider e impresa di food delivery

Pubblicato il 24 novembre 2020

E’ stato depositato, il 20 novembre 2020, il dispositivo della sentenza n. 3570/2020 con cui il Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra un’impresa di food delivery ed un ciclofattorino, addetto alla consegna di merci, cibi e bevande a domicilio.

Ciclofattorino: lavoratore subordinato a tempo indeterminato

Secondo quanto si apprende, l’organo giudicante, in accoglimento del ricorso promosso dal rider, ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento oralmente intimato al prestatore di lavoro mediante il perdurante distacco dello stesso dalla piattaforma di food delivery per le consegne a domicilio.

Contestualmente, la società resistente è stata condannata alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, con inquadramento nel VI livello del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, nonché al pagamento in favore di questi di un’indennità risarcitoria - pari all’ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR che avrebbe dovuto percepire sino alla effettiva reintegrazione - dei contributi previdenziali e assistenziali spettantigli, delle differenze retributive e delle spese di lite.

Si resta in attesa delle motivazioni della sentenza per il cui deposito è stato assegnato un termine di 60 giorni.

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