Rapporto tributario concluso se il termine per impugnare è scaduto e il pagamento della cartella effettuato

Pubblicato il 30 agosto 2010 La Cassazione, con sentenza n. 17587/2010 della V Sezione civile, precisa che l’omessa impugnazione entro il termine previsto dalla legge ed il successivo pagamento della cartella determinano la perdita del diritto al rimborso.

Trattandosi di un rapporto tributario concluso, avanzare richiesta di rimborso in merito alla sanzione applicata non serve a riaprire i termini di decadenza dell’impugnazione. La vicenda vedeva il mancato pagamento nei 60 giorni, da parte di una società, della metà della maggiore imposta accertata, in coerenza del ricorso presentato e della sospensione degli avvisi di rettifica in via di autotutela, con la conseguenza della pretesa, ad opera dell'ufficio, della sanzione del 30% sull’importo dovuto.

Ma la società, con il pagamento dell’importo della cartella compresa la sanzione, rendeva quest’ultima ormai acquisita dall’Erario.

Dunque, l’azienda avrebbe dovuto pagare in pendenza di ricorso e di sospensione degli accertamenti e impugnare il provvedimento di diniego per vizi propri e non contestando la cartella non impugnata.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Deducibilità dei compensi corrisposti dal professionista in ambito familiare

04/11/2025

Scioglimento della Srl con determina dell'amministratore unico

04/11/2025

Polizze catastrofali imprese: da Confindustria piattaforma digitale per preventivi e sottoscrizioni

04/11/2025

Formazione, Cassazionisti e Premio Ubertini: bandi di Cassa Forense al via

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy