Rappresentanza doganale diretta: nuove regole per l'abilitazione

Pubblicato il 04 settembre 2025

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti in merito alla rappresentanza diretta in dogana, delineando l’iter da seguire e gli standard minimi di competenza e qualifiche professionali richiesti per ottenere l’abilitazione a operare come rappresentante doganale diretto.

In linea con quanto stabilito dal Codice doganale dell’Unione (Cdu) e in attuazione delle disposizioni contenute nelle Disposizioni Nazionali Complementari (Dnc), nonché della determinazione direttoriale prot. n. 506849 del 25 luglio 2025, la circolare n. 22 del 2 settembre 2025 aggiorna e specifica le condizioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione, già fornite con la circolare n. 20/D/2024.

L’obiettivo è garantire che gli operatori abilitati possano svolgere le formalità doganali in nome e per conto del soggetto rappresentato con piena conformità normativa e adeguata professionalità.

Rappresentanza doganale

L’articolo 31 dell’allegato 1 del decreto legislativo n. 141/2024 (Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione) disciplina la figura del rappresentante doganale, spiegando come si possa scegliere di gestire personalmente le pratiche doganali oppure affidarsi a un professionista incaricato tramite contratto di mandato. Questo mandato può essere con rappresentanza (in nome e per conto del cliente) oppure senza rappresentanza.

La legge distingue due tipi di rappresentanza entrambe regolate dal diritto unionale:

Operatore senza sede nella Ue

NOTA BENE: Se la normativa unionale richiede che il dichiarante sia stabilito nell’Unione, un operatore che non ha sede nell’UE non può agire da solo. In questo caso deve necessariamente affidarsi a un rappresentante stabilito nell’Unione, ma con la forma della rappresentanza indiretta.

Va sottolineato che l’operatore non stabilito resta l’unico soggetto per conto del quale viene eseguita l’operazione doganale. Di conseguenza, il rappresentante indiretto designato da tale operatore non ha la possibilità di delegare a sua volta un terzo soggetto come rappresentante doganale, poiché in questo caso quest’ultimo non opererebbe per conto del reale importatore delle merci.

Dal tenore dell’articolo 18, comma 1, del CDU emerge chiaramente che il rappresentante doganale, indipendentemente dall’uso o meno del proprio nome, può agire esclusivamente per una sola persona: l’importatore della merce.

Disciplina della rappresentanza diretta

Con l’approvazione delle nuove disposizioni integrative, il legislatore italiano, facendo uso della facoltà prevista dall’art. 18, comma 3, del CDU, ha regolamentato l’istituto della rappresentanza doganale diretta, rendendolo subordinato al rilascio di una specifica abilitazione. Tale autorizzazione può essere concessa solo al rispetto delle condizioni fissate dalla normativa.

Soggetti già considerati idonei

Determinati operatori sono ritenuti automaticamente in possesso dei requisiti richiesti:

  1. spedizionieri doganali,
  2. Centri di Assistenza Doganale (C.A.D.),
  3. Operatori Economici Autorizzati (AEO) (almeno secondo l’art. 38, comma 2, lettera a, del CDU).

Per queste categorie, l’abilitazione può essere ottenuta contemporaneamente al rilascio del titolo professionale, dell’autorizzazione o dello status, purché l’interessato presenti un’apposita richiesta tramite il modulo predisposto. L’abilitazione rimane valida fintanto che sono mantenuti i requisiti richiesti.

Modalità di richiesta

La domanda di abilitazione deve essere manifestata chiaramente all’interno delle istanze presentate per ottenere:

  1. Patente di spedizioniere doganale. L’abilitazione viene rilasciata dopo l’iscrizione all’albo e previa comunicazione del Consiglio Territoriale degli spedizionieri doganali all’Ufficio AEO della Direzione Dogane.
  2. Autorizzazione C.A.D. In questo caso, la Direzione Territoriale, una volta conclusa positivamente la procedura autorizzativa, trasmette l’esito all’Ufficio AEO, che provvede all’abilitazione.
  3. Autorizzazione AEO. L’istanza di abilitazione deve essere presentata durante l’audit, allegando il formulario dedicato. Al termine delle verifiche, l’Ufficio locale inserisce nella relazione conclusiva l’annotazione “richiesta abilitazione” nella sezione corrispondente.

Istanza presentata oltre tre anni dal titolo

Se la domanda di abilitazione viene inoltrata a più di tre anni dal conseguimento del titolo, dell’autorizzazione o dello status, è necessario allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione. In essa il richiedente deve attestare:

Soggetti non appartenenti alle categorie già abilitate

Coloro che non rientrano tra spedizionieri doganali, C.A.D. o AEO devono inoltrare la richiesta di abilitazione utilizzando lo stesso modello previsto, indirizzandola all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, in base al proprio domicilio fiscale.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a carichi pendenti e casellario giudiziale:

L’Ufficio delle Dogane, ricevuta la domanda, procede subito a controllare la regolarità e la completezza della documentazione. Se riscontra mancanze o errori, informa il richiedente, che ha 30 giorni di tempo per integrare quanto richiesto.

Condizioni di idoneità previste dalla legge

Durante l’istruttoria, l’Ufficio deve accertare che, nei tre anni precedenti alla presentazione dell’istanza, siano rispettate le condizioni fissate dal d.lgs. n. 141/2024, art. 31, comma 2, ossia:

Modalità alternative per soddisfare il requisito di competenza

Secondo la determinazione direttoriale n. 506849 del 25 luglio 2025, esistono due percorsi che permettono di dimostrare il rispetto della condizione relativa alle competenze professionali:

Esito dell’istruttoria e tempi di decisione

Le verifiche vengono raccolte in una relazione finale che la Direzione Territoriale trasmette all’Ufficio AEO per l’adozione del provvedimento. Quest’ultimo deve essere emesso entro 120 giorni, come previsto dall’art. 22 del CDU.

  1. Se la procedura si conclude positivamente, l’Ufficio locale rilascia al richiedente, se non già in possesso, il codice EORI.
  2. Se invece emergono criticità, l’Ufficio delle Dogane informa l’interessato e sospende i termini fino a un massimo di 30 giorni, concedendo la possibilità di inviare osservazioni o regolarizzare la posizione.

Se le problematiche non vengono risolte, viene predisposta una relazione negativa con le motivazioni del rigetto, che viene trasmessa alla Direzione Territoriale e successivamente all’Ufficio centrale. In caso di rifiuto, il richiedente può proporre:

Ambito di validità dell’autorizzazione

Il provvedimento rilasciato consente di svolgere servizi di rappresentanza diretta solo sul territorio nazionale, certificando il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 39, lettere a) e d).

Se invece un operatore nazionale (non AEO) intende operare anche in altri Stati membri, dovrà superare ulteriori verifiche relative ai requisiti indicati alle lettere b) e c) dell’art. 39 CDU.

Analogamente, un operatore stabilito in un Paese dell’UE diverso dall’Italia, per lavorare in Italia, deve presentare domanda all’Ufficio AEO competente, dimostrando il possesso dei requisiti previsti dall’art. 18, par. 3, CDU oppure fornendo prova della propria autorizzazione AEO e relativo numero identificativo.

Requisiti per conservare l’abilitazione

Chi ha ottenuto l’abilitazione deve svolgere ogni anno almeno 100 dichiarazioni doganali come rappresentante, utilizzando il proprio codice EORI.

A questo requisito operativo si aggiunge l’obbligo di seguire, con cadenza biennale, corsi di aggiornamento della durata minima di 30 ore, su argomenti riconosciuti e accreditati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Obblighi di comunicazione verso l’ADM

Il soggetto abilitato deve informare senza ritardi l’ADM di qualsiasi circostanza che possa determinare la perdita dei requisiti richiesti per mantenere valida l’autorizzazione.

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