L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una nuova FAQ con cui fornisce chiarimenti in materia di rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti ISA che hanno aderito al ravvedimento speciale collegato al Concordato Preventivo Biennale (CPB).
I chiarimenti riguardano il corretto calcolo delle scadenze delle rate, la decorrenza degli interessi legali e il saggio di interesse applicabile alle rate in scadenza nel 2026.
Il quesito riguarda la disciplina della rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per l’adesione al ravvedimento speciale previsto:
In particolare, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate:
La FAQ dell’Agenzia delle entrate affronta in modo puntuale i tre profili oggetto del quesito, fornendo chiarimenti distinti in relazione alle scadenze delle rate, al saggio di interesse legale applicabile e alla decorrenza degli interessi.
Scadenze delle rate successive alla prima
Con riferimento al ravvedimento speciale collegato al Concordato Preventivo Biennale per gli anni 2019–2023, l’Agenzia richiama l’articolo 12-ter, comma 11, del Decreto legge n. 84/2025, il quale stabilisce che il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato:
Sulla base di tale previsione normativa, l’Agenzia chiarisce che, qualora il contribuente versi la prima rata il 20 gennaio 2026, le rate successive devono essere corrisposte entro il giorno 15 dei mesi successivi, individuati avendo come riferimento la scadenza normativa del 15 marzo 2026.
In concreto, la seconda rata scade il 15 aprile 2026, la terza il 15 maggio 2026 e così via, fino al completamento del piano di rateazione.
Saggio di interesse legale applicabile alle rate in scadenza nel 2026
Con riferimento al secondo quesito, relativo al ravvedimento speciale per gli anni 2018–2022 disciplinato dall’articolo 2-quater, comma 8, del decreto-legge n. 113/2024, l’Agenzia precisa che:
Di conseguenza, tale saggio deve essere applicato a tutte le rate dell’imposta sostitutiva con scadenza nel corso del 2026, anche se riferite a una procedura di ravvedimento avviata in anni precedenti.
Il criterio di individuazione del tasso applicabile è, quindi, esclusivamente collegato all’anno di scadenza della rata.
Decorrenza degli interessi legali
In relazione al terzo profilo, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, poiché la normativa consente il versamento della prima rata entro il 15 marzo 2026, gli interessi legali non sono dovuti sulla prima rata, anche se versata in data antecedente.
Questi chiarimenti consentono di definire con maggiore precisione gli obblighi di pagamento dei contribuenti che hanno aderito al ravvedimento speciale nell’ambito del CPB, favorendo una corretta pianificazione dei versamenti e riducendo il rischio di irregolarità.
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