Ravvedimento speciale 2019-2023: istruzioni per chi aderisce al CPB 2025-2026
Pubblicato il 22 settembre 2025
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A distanza di poco più di una settimana dalla scadenza del 30 settembre 2025, prevista per i contribuenti che intendono presentare il modello CPB per l’adesione al Concordato preventivo biennale 2025-2026, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni operative per l’applicazione del ravvedimento speciale relativo alle annualità dal 2019 al 2023.
Con il provvedimento n. 350617 del 19 settembre 2025, firmato dal Direttore Vincenzo Carbone, vengono infatti definiti i termini e le modalità attraverso le quali i contribuenti possono esercitare l’opzione per il pagamento dell’imposta sostitutiva, necessaria a regolarizzare le annualità ancora accertabili. Il documento attua quanto disposto dall’articolo 12-ter del DL n. 84/2025, convertito con modificazioni, delineando il perimetro applicativo della misura e gli adempimenti richiesti ai soggetti che aderiscono al CPB.
Il contesto normativo di riferimento
Il provvedimento n. 350617/2025 dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 12-ter del Decreto legge n. 84/2025, convertito con modificazioni, che introduce uno specifico regime di ravvedimento speciale per le annualità dal 2019 al 2023. Tale disciplina si applica ai contribuenti che aderiscono al Concordato preventivo biennale 2025-2026, disciplinato dagli articoli da 10 a 22 del Dlgs n. 13/2024, e consente di regolarizzare i periodi d’imposta ancora accertabili mediante il versamento di imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP.
L’opzione per il ravvedimento deve essere esercitata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026, attraverso la presentazione, per ciascuna annualità interessata, del modello F24 relativo al pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive. I codici tributo necessari saranno istituiti con apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
NOTA BENE: Per agevolare i contribuenti, l’Agenzia mette, inoltre, a disposizione nel Cassetto fiscale la “Scheda di sintesi” aggiornata per il Concordato preventivo biennale 2025/2026, contenente una sezione dedicata al calcolo degli importi dovuti per l’adesione al ravvedimento speciale.
Ambito di applicazione
Possono beneficiare del regime di ravvedimento speciale i contribuenti che aderiscono entro i termini di legge al Concordato preventivo biennale 2025-2026 e che, con riferimento ai periodi d’imposta dal 2019 al 2023, si trovino in una delle seguenti situazioni:
- hanno applicato gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- oppure, hanno dichiarato una causa di esclusione dagli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta dai decreti attuativi dell’articolo 148 del DL 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020;
- oppure, hanno segnalato una condizione di non normale svolgimento dell’attività, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del DL 50/2017;
- oppure, hanno dichiarato una causa di esclusione dagli ISA connessa all’esercizio di due o più attività d’impresa non riconducibili al medesimo indice, qualora i ricavi derivanti da tali attività non prevalenti abbiano superato il 30% dei ricavi complessivi dichiarati.
Per la determinazione della base imponibile delle imposte sostitutive sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, si assumono i dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali presentate, anche ai fini ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
È inoltre previsto che, qualora nello stesso periodo d’imposta il contribuente abbia conseguito sia reddito d’impresa sia reddito di lavoro autonomo, l’adesione al ravvedimento speciale deve necessariamente riferirsi a entrambe le categorie reddituali.
L’Allegato n. 1 al provvedimento n. 350617/2025 individua i campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti per il calcolo delle imposte sostitutive dovute.
Modalità operative e di comunicazione delle opzioni
L’opzione per l’adozione del ravvedimento speciale si perfeziona attraverso la presentazione del modello F24, da compilare per ciascuna annualità interessata, con l’indicazione:
- dell’anno di riferimento;
- del numero della rata in pagamento e del numero complessivo delle rate, in caso di rateazione;
- dei codici tributo che saranno istituiti con apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
Società trasparenti e associazioni
Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, nonché per le società di persone e capitali che applicano il regime di trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 del TUIR), l’opzione si considera validamente esercitata solo a seguito della presentazione di tutti i modelli F24 relativi al versamento della prima o unica rata, ossia:
- dell’imposta sostitutiva IRAP, versata dalla società o associazione;
- delle imposte sostitutive sui redditi e relative addizionali, versate dai soci o associati, ovvero – in alternativa – dalla società o associazione stessa, ai sensi dell’articolo 12-ter, comma 11, del DL 84/2025.
Rateazione dei versamenti
In caso di pagamento rateale, l’opzione si perfeziona con il versamento integrale di tutte le rate. Tuttavia, il pagamento tardivo di una rata successiva alla prima, purché effettuato entro il termine previsto per la rata immediatamente successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
Cause di esclusione dal perfezionamento
Il ravvedimento non si perfeziona qualora il versamento, in unica soluzione o della prima rata, sia eseguito dopo la notifica di:
- processi verbali di constatazione;
- schemi di atto di accertamento ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente);
- atti di recupero di crediti inesistenti.
Termini e scadenze per l’esercizio dell’opzione
Il provvedimento stabilisce un arco temporale preciso entro il quale i contribuenti possono perfezionare l’adesione al ravvedimento speciale:
- l’opzione si perfeziona nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026, tramite il versamento, con modello F24, della prima o unica rata delle imposte sostitutive dovute;
- è prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione degli importi in un massimo di 10 rate mensili, con applicazione degli interessi al tasso legale a decorrere dal 15 marzo 2026;
- non è richiesta la presentazione di una specifica istanza: l’adesione al ravvedimento speciale si considera perfezionata esclusivamente con il pagamento delle somme dovute.
Strumenti di supporto e calcolo delle imposte sostitutive
Per agevolare i contribuenti nell’applicazione del ravvedimento speciale, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione diversi strumenti operativi. In particolare, nell’Allegato 1 al provvedimento n. 350617/2025 sono riportati i riferimenti ai campi delle dichiarazioni fiscali che risultano rilevanti per determinare le imposte dovute. Va precisato che tale allegato non costituisce un prospetto personalizzato per ciascun contribuente, ma un elenco di riferimenti dichiarativi dai quali vengono desunti i dati utili al calcolo degli importi.
Un ulteriore supporto è offerto attraverso il Cassetto fiscale, dove i soggetti interessati trovano una Scheda di sintesi aggiornata per il CPB 2025/2026, che contiene una sezione specificamente dedicata al ravvedimento speciale. Tale prospetto riporta in modo chiaro i dati necessari per il calcolo delle imposte sostitutive dovute per ciascuna annualità oggetto di regolarizzazione, consentendo ai contribuenti di avere immediata evidenza degli importi da versare.
Sempre all’interno del Cassetto fiscale è inoltre disponibile una tabella riepilogativa degli importi in formato elaborabile (csv), utile per chi desidera gestire i dati in maniera più analitica. Occorre tuttavia precisare che tali elementi informativi non sono predisposti per i contribuenti che abbiano già presentato l’istanza di adesione al Concordato preventivo biennale relativamente ai periodi d’imposta 2024 e 2025.
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