Con la risoluzione n. 72/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo necessari per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta nell’ambito del ravvedimento speciale per gli anni pregressi, previsto per i contribuenti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale (CPB) 2025-2026.
Il provvedimento ha una finalità prettamente attuativa: consentire, tramite modello F24, il pagamento delle somme dovute per la regolarizzazione delle violazioni fiscali riferite ai periodi d’imposta dal 2019 al 2023, secondo quanto stabilito dall’articolo 12-ter del Decreto legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito dalla legge 30 luglio 2025, n. 108.
Il ravvedimento speciale per gli anni pregressi si inserisce nel quadro delle misure collegate al Concordato preventivo biennale, disciplinato dal Dlgs 12 febbraio 2024, n. 13.
In particolare, l’articolo 12-ter del DL n. 84/2025 consente ai contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026 di regolarizzare la propria posizione fiscale attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva, in luogo delle ordinarie imposte dovute.
L’imposta sostitutiva riguarda:
Per consentire il versamento dell’imposta sostitutiva tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
I codici sono distinti in base alla tipologia di soggetto (persone fisiche o soggetti diversi) e alla natura dell’imposta oggetto di versamento.
Imposte sui redditi e addizionali
I codici tributo 4089 e 4090 devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, compilando:
IRAP
Il codice tributo 4091 deve essere indicato nella sezione “Regioni” del modello F24, unitamente a:
In caso di pagamento rateale, il campo “rateazione” del modello F24 deve essere compilato nel formato “NNRR”, dove:
Per il pagamento in un’unica soluzione, il campo deve essere valorizzato con “0101”.
Gli interessi dovuti in caso di rateazione devono essere versati utilizzando:
Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del TUIR, l’articolo 12-ter, comma 11, del DL n. 84/2025 prevede che il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi possa essere effettuato dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
In particolare:
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