Ravvedimento speciale CPB: scadenza il 16 marzo 2026

Pubblicato il 05 marzo 2026

Le partite IVA che hanno aderito al Concordato preventivo biennale (CPB) 2025-2026 sono chiamate a un importante adempimento fiscale. Entro il 16 marzo 2026 è infatti possibile esercitare l’opzione per il ravvedimento speciale sulle annualità pregresse, versando le imposte sostitutive dovute secondo le modalità previste dalla normativa.

La misura riguarda i contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che hanno aderito al CPB entro il termine del 30 settembre 2025. Tali soggetti possono scegliere di regolarizzare le annualità dal 2019 al 2023, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile forfettaria.

NOTA BENE: il termine ordinario del 15 marzo 2026 cade di domenica. Di conseguenza, la scadenza è posticipata a lunedì 16 marzo 2026.

Il ravvedimento speciale rappresenta una forma di definizione agevolata retroattiva collegata all’adesione al Concordato preventivo biennale. Attraverso questa procedura i contribuenti possono chiudere le posizioni fiscali ancora accertabili, pagando una somma determinata in modo semplificato sulla base del punteggio ISA conseguito.

Dal punto di vista operativo non è prevista la presentazione di una domanda o di una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate. L’adesione alla sanatoria si perfeziona esclusivamente tramite il versamento dell’imposta sostitutiva con modello F24, in unica soluzione oppure mediante rateizzazione.

Ulteriori chiarimenti operativi sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con FAQ pubblicate il 5 febbraio 2026.

La disciplina normativa del ravvedimento speciale

Il ravvedimento speciale è stato introdotto dall’articolo 12-ter del Decreto legge n. 84 del 2025, convertito dalla Legge n. 108 del 2025.

La norma consente ai contribuenti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale 2025-2026 di regolarizzare le annualità ancora accertabili dal 2019 al 2023, mediante il versamento di imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP.

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026, con possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 10 rate mensili, utilizzando gli specifici codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

Di seguito vengono analizzati i principali aspetti della misura: i soggetti che possono accedere al ravvedimento speciale, le annualità sanabili, il calcolo della base imponibile e dell’imposta sostitutiva e le modalità di versamento tramite modello F24.

Ravvedimento speciale CPB: i soggetti interessati

Il ravvedimento speciale collegato al Concordato preventivo biennale (CPB) 2025-2026 è riservato ai contribuenti titolari di partita IVA che hanno aderito al CPB entro i termini previsti dalla normativa.

In particolare, possono accedere alla sanatoria i soggetti che:

La disciplina si applica anche ai contribuenti che, con riferimento alle annualità oggetto di regolarizzazione, si trovavano in alcune situazioni specifiche previste dalla normativa sugli ISA. Tra queste rientrano:

Il ravvedimento speciale consente a questi soggetti di regolarizzare le annualità ancora accertabili mediante il versamento di imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, calcolate su una base imponibile determinata in modo forfettario.

Ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sostitutive sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, si assumono i dati indicati nelle dichiarazioni fiscali già presentate, anche ai fini ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto legge n. 84/2025. Qualora nello stesso periodo d’imposta il contribuente abbia prodotto sia reddito d’impresa sia reddito di lavoro autonomo, l’adesione al ravvedimento speciale deve necessariamente riguardare entrambe le categorie reddituali.

Ravvedimento speciale CPB: le annualità che possono essere sanate

Il ravvedimento speciale previsto dall’articolo 12-ter del decreto-legge n. 84 del 2025 consente di regolarizzare i periodi d’imposta ancora accertabili compresi tra il 2019 e il 2023.

L’ambito temporale della sanatoria dipende tuttavia dalla posizione del contribuente rispetto al Concordato preventivo biennale (CPB).

Contribuenti che aderiscono al CPB 2025-2026 per la prima volta

Per i contribuenti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale per la prima volta nel biennio 2025-2026, il ravvedimento speciale consente di sanare tutte le annualità ancora accertabili nel periodo considerato.

In particolare, possono essere regolarizzati i seguenti periodi d’imposta:

Il contribuente può scegliere liberamente quali annualità sanare, versando per ciascun periodo d’imposta l’imposta sostitutiva calcolata secondo i criteri previsti dalla normativa.

Contribuenti che avevano già aderito al CPB 2024-2025

Una disciplina differente riguarda i contribuenti che avevano già aderito alla prima edizione del Concordato preventivo biennale relativa al biennio 2024-2025.

In questo caso, il ravvedimento speciale introdotto nel 2024 aveva già consentito la regolarizzazione delle annualità dal 2018 al 2022. Di conseguenza, con riferimento al nuovo ravvedimento collegato al CPB 2025-2026, tali contribuenti possono sanare esclusivamente il periodo d’imposta 2023.

Limiti al perfezionamento della sanatoria

È opportuno evidenziare che il ravvedimento speciale non si perfeziona se, prima del versamento dell’importo dovuto in unica soluzione o della prima rata, il contribuente riceve la notifica di uno dei seguenti atti relativi all’annualità che si intende sanare:

In tali circostanze, l’annualità interessata non può essere oggetto di regolarizzazione tramite il ravvedimento speciale.

Ravvedimento speciale CPB: come aderire e modalità di pagamento tramite modello F24

L’adesione al ravvedimento speciale collegato al Concordato preventivo biennale (CPB) 2025-2026 non richiede la presentazione di una specifica istanza o comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate.

NOTA BENE: La procedura si perfeziona esclusivamente tramite il versamento delle imposte sostitutive dovute, effettuato mediante modello F24.

Il pagamento deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026, che slitta a lunedì 16 marzo 2026.

Versamento in unica soluzione o rateazione

Il contribuente può scegliere tra due modalità di pagamento:

In caso di rateazione, le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dal 15 marzo 2026.

Sul punto sono intervenuti anche i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con una FAQ pubblicata il 5 febbraio 2026, nella quale è stato precisato che le scadenze delle rate successive alla prima non dipendono dalla data in cui viene effettuato il primo pagamento, ma restano ancorate ai termini previsti dalla normativa. Di conseguenza, anche qualora la prima rata venga versata prima del termine del 15 marzo 2026, le rate successive devono essere pagate entro il giorno 15 dei mesi successivi (ad esempio 15 aprile, 15 maggio e così via). Gli interessi legali, pari all’1,6 per cento per il 2026, sono dovuti esclusivamente sulle rate successive alla prima e decorrono dal 15 marzo 2026.

È inoltre previsto che il versamento tardivo di una rata diversa dalla prima, purché effettuato entro la scadenza della rata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Codici tributo da utilizzare

Per il pagamento delle imposte sostitutive devono essere utilizzati gli specifici codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 72 del 2025.

In particolare:

Codice tributo

Utilizzo

Sezione del modello F24

4089

Imposta sostitutiva per le persone fisiche

Erario

4090

Imposta sostitutiva per imprese

Erario

4091

Imposta sostitutiva IRAP

Regioni

Nel modello F24 devono essere indicati:

Qualora il contribuente intenda sanare più annualità, è necessario presentare un modello F24 distinto per ciascun periodo d’imposta.

Calcolo della base imponibile e aliquote dell’imposta sostitutiva

L’importo dovuto per il ravvedimento speciale collegato al Concordato preventivo biennale è determinato applicando un meccanismo forfettario basato sul punteggio ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) conseguito dal contribuente in ciascun periodo d’imposta oggetto di regolarizzazione.

Il calcolo deve essere effettuato separatamente per ogni annualità, considerando il livello di affidabilità fiscale attribuito per quello specifico anno.

Il procedimento si articola in due passaggi:

  1. determinazione della base imponibile;
  2. applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva.

Determinazione della base imponibile

La base imponibile si determina partendo dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato per ciascun periodo d’imposta.

Su tale reddito si applica un incremento percentuale, stabilito in funzione del punteggio ISA. Il valore ottenuto rappresenta il reddito teorico da regolarizzare sul quale calcolare l’imposta sostitutiva.

Le percentuali di incremento sono le seguenti:

Punteggio ISA

Incremento del reddito

10

5%

da 8 a 9,99

10%

da 6 a 7,99

20%

da 4 a 5,99

30%

da 3 a 3,99

40%

inferiore a 3

50%

Maggiore è l’affidabilità fiscale, minore è la base imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva.

Aliquote dell’imposta sostitutiva

Sul valore della base imponibile così determinata si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, con aliquote differenziate in base al livello di affidabilità fiscale.

Livello ISA

Aliquota

pari o superiore a 8

10%

pari o superiore a 6 e inferiore a 8

12%

inferiore a 6

15%

L’imposta sostitutiva dovuta non può essere inferiore a 1.000 euro per ciascun periodo d’imposta regolarizzato.

Regole specifiche per l’IRAP

Per l’IRAP si applica lo stesso criterio di determinazione della base imponibile, ma l’imposta è calcolata con aliquota fissa del 3,9 per cento, senza variazioni legate al punteggio ISA. Per l’IRAP non è previsto un importo minimo.

Riduzione per gli anni 2020 e 2021

Per i periodi d’imposta 2020 e 2021, in considerazione dell’impatto economico dell’emergenza sanitaria da Covid-19, le imposte sostitutive calcolate secondo il meccanismo ordinario sono ridotte del 30 per cento.

Come versare la sostitutiva 

L’adesione al ravvedimento speciale collegato al Concordato preventivo biennale si perfeziona esclusivamente con il versamento dell’imposta sostitutiva tramite modello F24, senza necessità di presentare una specifica istanza all’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento:

Il versamento deve essere effettuato separatamente per ciascun periodo d’imposta che si intende regolarizzare, indicando nel modello F24 l’annualità di riferimento e i dati relativi alla rateazione in caso di pagamento dilazionato.

Effetti della sanatoria e limiti agli accertamenti

L’adesione al ravvedimento speciale collegato al Concordato preventivo biennale consente ai contribuenti di ottenere una forma di protezione rispetto ai principali strumenti di accertamento fiscale con riferimento alle annualità oggetto di regolarizzazione.

In particolare, per i periodi d’imposta sanati tramite il versamento dell’imposta sostitutiva non possono essere notificati accertamenti analitici, analitico-induttivi o induttivi relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP. La sanatoria consente quindi di ridurre significativamente il rischio di contestazioni fiscali su tali annualità.

Restano comunque possibili alcune attività istruttorie da parte dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza possono effettuare controlli documentali, richieste di chiarimenti o invio di questionari finalizzati alla verifica dei dati dichiarati.

La normativa prevede inoltre alcune cause di decadenza dal beneficio della sanatoria. Il ravvedimento speciale perde efficacia, ad esempio, nei seguenti casi:

In presenza di tali condizioni, gli effetti della sanatoria vengono meno e l’Amministrazione finanziaria può procedere con le ordinarie attività di accertamento previste dall’ordinamento tributario.

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