RdC e PdC, cittadini extra UE in attesa di istruzioni

Pubblicato il 08 luglio 2019

Tutto fermo sul fronte RdC e PdC per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea. L’art. 2, co. 1-bis e 1-ter, del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, ha posto l’obbligo in capo ai predetti soggetti di produrre in fase di istruttoria, ai fini dell’accoglimento delle domande, una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana. L’adempimento viene meno:

In merito a quest’ultimo punto, è demandato a decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, l’individuazione dei Paesi i cui cittadini sono esonerati dall’obbligo per oggettiva impossibilità di produrre tale documentazione.

Ciò posto, nelle more dell’emanazione del citato decreto attuativo, l’Istituto Previdenziale ha provveduto a sospendere l’istruttoria di tutte le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da parte di richiedenti non comunitari.

A renderlo noto è l’INPS, con la circolare n. 100 del 5 luglio 2019. Nel documento di prassi sono stati forniti anche le novità legislative introdotte in fase di conversione in legge del cd. (“Decretone”).

RdC e PdC, ambito di applicazione

Il D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, ha introdotto – a decorrere dal mese di aprile – una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, denominata Reddito di Cittadinanza.

Qualora l’agevolazione è rivolta a un soggetto di età pari o superiore a 67 anni, la misura prende il nome di Pensione di Cittadinanza. Condizione necessaria per l’accesso alle misure è la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

Sono esclusi dai percorsi di politica attiva:

RdC e PdC, richiesta del beneficio

Il RdC può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso:

RdC e PdC, requisiti reddituali e patrimoniali

La verifica dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione dell’ISEE, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, nella quale sia presente il richiedente. In particolare, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:

RdC e PdC, composizione dell’agevolazione

Il beneficio economico si compone di due quote:

RdC e PdC, decorrenza del beneficio

Il RdC è erogato a decorrere dal mese successivo a quello della domanda. Le informazioni contenute nella domanda devono essere trasmesse dagli intermediari all'INPS entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Inoltre, ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica - entro i successivi 5 giorni lavorativi - il possesso dei requisiti per l'accesso al RdC, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. La domanda è definita entro la fine del mese successivo alla trasmissione della stessa all’Istituto Previdenziale.

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