Entra in vigore dal 24 gennaio 2026 il decreto legislativo n. 211 del 30 dicembre 2025, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea.
Il decreto - che figura tra i provvedimenti di recepimento del diritto dell’Unione europea pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 - introduce nell’ordinamento nazionale una disciplina organica e rafforzata, incidendo sul codice penale, sulla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e sui meccanismi di coordinamento tra autorità penali e amministrative.
L’intervento si inserisce in un contesto di crescente utilizzo delle sanzioni UE come strumento di politica estera e di sicurezza comune, con rilevanti impatti operativi per imprese, intermediari finanziari e professionisti.
L’articolo 1 definisce l’oggetto del decreto legislativo, chiarendo che l’intervento normativo è finalizzato al recepimento della direttiva (UE) 2024/1226.
Le disposizioni introdotte si applicano alle violazioni delle misure restrittive adottate dall’Unione europea nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, sulla base dell’articolo 29 del Trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Il decreto si inserisce, pertanto, nel quadro degli strumenti giuridici predisposti dall’Unione per garantire l’effettività dei regimi sanzionatori e il loro rispetto da parte dei soggetti operanti nella giurisdizione degli Stati membri.
Ambito oggettivo
Con riferimento all’ambito oggettivo, rientrano tra le misure restrittive dell’Unione europea, in via esemplificativa, il congelamento di fondi e di risorse economiche, i divieti di ingresso o di transito nel territorio degli Stati membri, le restrizioni economiche e finanziarie di carattere settoriale, nonché gli embarghi sulle armi. Tali misure costituiscono il presupposto applicativo delle fattispecie sanzionatorie disciplinate dal decreto.
L’articolo 2 del provvedimento recepisce integralmente le definizioni contenute nella direttiva (UE) 2024/1226, con l’obiettivo di assicurare un’applicazione uniforme e coerente della disciplina su tutto il territorio nazionale.
La puntuale individuazione delle nozioni rilevanti assume un ruolo centrale nell’interpretazione e nell’attuazione delle nuove fattispecie sanzionatorie, riducendo il rischio di incertezze applicative e garantendo l’allineamento dell’ordinamento interno al quadro normativo unionale.
Principali nozioni rilevanti
Tra le definizioni di maggiore impatto operativo rientrano, innanzitutto, le misure restrittive dell’Unione europea, intese come i provvedimenti adottati dall’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune.
Sono inoltre definite le persone, entità od organismi designati, ossia i soggetti destinatari diretti delle misure restrittive. Particolare rilievo assumono le nozioni di fondi e risorse economiche, formulate in senso ampio e tali da ricomprendere anche le cripto-attività. Infine, vengono chiariti i concetti di congelamento di fondi e di congelamento di risorse economiche, qualificati come divieti di utilizzo, trasferimento o gestione delle stesse.
L’articolo 3 introduce un intervento organico sul codice penale, mediante l’inserimento del Capo I-bis nel Titolo I del Libro II, dedicato ai delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea.
In tale ambito si colloca il nuovo articolo 275-bis c.p., che disciplina la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea, prevedendo un trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso, consistente nella reclusione da 2 a 6 anni e nella multa da 25.000 a 250.000 euro. Il legislatore introduce inoltre una soglia di rilevanza penale pari a 10.000 euro, al di sotto della quale trova applicazione, in via generale, la sanzione amministrativa, fatta salva l’ipotesi di operazioni aventi ad oggetto prodotti militari o beni a duplice uso.
La disciplina distingue in modo puntuale tra le fattispecie dolose, le ipotesi di violazione colposa, punibili esclusivamente nei casi espressamente previsti e limitate ai prodotti militari e ai beni dual use, e il reato di violazione degli obblighi informativi, che sanziona l’omessa comunicazione alle autorità competenti delle informazioni richieste dai regimi sanzionatori.
Completano il quadro le disposizioni in materia di circostanze aggravanti e attenuanti, nonché le misure patrimoniali, tra cui la confisca obbligatoria, anche per equivalente, e la pubblicazione della sentenza nei casi di maggiore gravità.
Pubblicazione della sentenza di condanna
La pubblicazione della sentenza di condanna, in particolare, è prevista quale sanzione accessoria per i reati di violazione delle misure restrittive dell’Unione europea, disciplinata dal nuovo articolo 275-novies del codice penale.
La pubblicazione è disposta quando è irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni di reclusione. Tuttavia, la norma stabilisce che i dati personali della persona condannata possano essere riportati solo in presenza di specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse, che devono essere espressamente indicate in sentenza. In mancanza di tali presupposti, la pubblicazione avviene in forma anonima.
La disciplina recepisce quanto previsto dall’articolo 5, paragrafo 5, lettera e), della direttiva (UE) 2024/1226 e comporta un coordinamento con l’articolo 36 del codice penale, incidendo sull’estensione e sull’effettiva portata della sanzione accessoria, nel bilanciamento tra finalità deterrente e tutela dei dati personali.
L’articolo 4 introduce specifiche modifiche al codice di procedura penale, funzionali ad assicurare un adeguato presidio investigativo e processuale delle nuove fattispecie di reato in materia di violazione delle misure restrittive dell’Unione europea.
In particolare, la norma attribuisce la competenza per le indagini alle procure distrettuali, in considerazione della complessità e della rilevanza sovranazionale delle condotte sanzionate. Contestualmente, è prevista una durata massima delle indagini preliminari pari a due anni, in deroga ai termini ordinari.
Tali disposizioni sono finalizzate a garantire un’azione repressiva efficace e coordinata, adeguata a procedimenti che presentano frequentemente profili di carattere transnazionale.
L’articolo 5 interviene sul testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, introducendo una circostanza aggravante al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
L’aggravante ricorre quando la condotta è posta in essere in violazione di una misura restrittiva dell’Unione europea e risulta diretta a consentire o comunque agevolare l’ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate quali destinatari delle misure stesse. La scelta normativa di configurare un’aggravante, anziché istituire una fattispecie autonoma di reato, consente di mantenere un assetto sanzionatorio coerente e sistematico, evitando sovrapposizioni e garantendo un adeguato coordinamento con la disciplina penale già vigente in materia di immigrazione.
L’articolo 6 estende l’ambito applicativo del decreto legislativo n. 231/2001 alle violazioni delle misure restrittive dell’Unione europea, introducendo una disciplina specifica in materia di responsabilità amministrativa degli enti. L’intervento si colloca in linea con le previsioni della direttiva (UE) 2024/1226 e rafforza il sistema sanzionatorio nei confronti delle persone giuridiche che traggano interesse o vantaggio dalla commissione dei nuovi reati.
Nuovo articolo 25-octies.2 del D.lgs. 231/2001
In particolare, mediante l’introduzione del nuovo articolo 25-octies.2 del D.lgs. n. 231/2001, il legislatore prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie determinate in percentuale sul fatturato globale dell’ente, secondo un criterio espressamente previsto dalla normativa unionale, ovvero, in alternativa, di importi fissi di elevata entità nei casi in cui non sia possibile individuare il fatturato di riferimento.
Accanto alle sanzioni pecuniarie, trovano applicazione anche sanzioni interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, idonee a incidere in modo significativo sull’operatività dell’ente e a rafforzare l’efficacia deterrente del sistema.
L’articolo 7 estende l’ambito di applicazione della disciplina sul whistleblowing, di cui al decreto legislativo n. 24/2023, anche alle segnalazioni relative alle violazioni delle misure restrittive dell’Unione europea.
In tal modo, il legislatore assicura la protezione dei soggetti segnalanti che, nell’ambito del contesto lavorativo pubblico o privato, portino all’attenzione delle autorità competenti comportamenti illeciti connessi all’elusione o alla violazione dei regimi sanzionatori europei. La previsione rafforza i meccanismi di emersione degli illeciti e contribuisce a garantire l’effettività del sistema di controllo e di contrasto delineato dal decreto.
L’articolo 8 prevede un esonero dagli obblighi informativi imposti dalle misure restrittive dell’Unione europea a favore dei professionisti esercenti la professione legale.
Tale esonero opera limitatamente alle informazioni apprese nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente ovvero nello svolgimento delle attività di difesa o di rappresentanza in procedimenti giudiziari, comprese le attività strettamente connesse a tali funzioni.
La disposizione è finalizzata a salvaguardare il segreto professionale degli avvocati e il diritto di difesa, assicurando al contempo un corretto bilanciamento tra le esigenze di efficacia dei regimi sanzionatori e la tutela delle garanzie fondamentali dell’ordinamento.
L’articolo 9 individua le autorità amministrative competenti all’irrogazione delle sanzioni previste per le violazioni delle misure restrittive dell’Unione europea, assicurando una chiara ripartizione delle funzioni in relazione alla natura delle condotte sanzionate.
In particolare, la competenza è attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze per le violazioni di carattere finanziario, all’Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento (UAMA) per le ipotesi connesse ai materiali d’armamento e ai beni a duplice uso, nonché alle autorità di vigilanza di settore, ciascuna nell’ambito delle rispettive attribuzioni. La disciplina è finalizzata a garantire un’applicazione efficace e coordinata del sistema sanzionatorio amministrativo.
Gli articoli 10 e 11 introducono un meccanismo strutturato di coordinamento tra le autorità coinvolte nell’applicazione delle misure restrittive dell’Unione europea.
In particolare, al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma sono attribuite specifiche funzioni di raccordo tra le autorità penali e le autorità amministrative competenti, al fine di favorire lo scambio di informazioni, il coordinamento delle attività di contrasto e una gestione unitaria dei procedimenti connessi alle nuove fattispecie di reato.
Accanto a tale assetto di coordinamento, il decreto prevede l’obbligo di raccolta e trasmissione annuale dei dati statistici relativi alle violazioni delle misure restrittive alla Commissione europea. La disposizione è finalizzata a consentire il monitoraggio dell’efficacia del sistema sanzionatorio e ad assicurare un adeguato flusso informativo a livello unionale.
Gli articoli 12 e 13 contengono le disposizioni finali del decreto legislativo n. 211, volte ad assicurare il coordinamento dell’intervento normativo con la disciplina previgente e la sostenibilità finanziaria delle misure introdotte.
In particolare, l’articolo 12 dispone l’abrogazione di alcune norme del decreto legislativo n. 221/2017, ritenute parzialmente sovrapponibili alle nuove fattispecie sanzionatorie, al fine di evitare duplicazioni e garantire la coerenza complessiva del sistema repressivo. L’articolo 13 introduce, invece, la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, demandando alle amministrazioni competenti l’adempimento dei relativi compiti nell’ambito delle risorse già disponibili.
| Ambito | Misura prevista | Contenuto essenziale |
|---|---|---|
| Oggetto e ambito | Recepimento direttiva (UE) 2024/1226 | Disciplina organica delle violazioni delle misure restrittive UE adottate ai sensi degli artt. 29 TUE e 215 TFUE |
| Definizioni | Allineamento alle nozioni UE | Inclusione di fondi, risorse economiche e cripto-attività; definizione di persone ed entità designate |
| Nuovi reati penali | Art. 275-bis c.p. | Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 25.000 a 250.000 euro per la violazione delle misure restrittive |
| Soglia di rilevanza | Distinzione penale / amministrativa | Sanzione amministrativa sotto i 10.000 euro, salvo prodotti militari o beni a duplice uso |
| Violazione colposa | Ipotesi limitata | Punibilità solo nei casi espressamente previsti e limitata a prodotti militari e beni dual use |
| Obblighi informativi | Reato autonomo | Sanzione per l’omessa comunicazione alle autorità competenti |
| Misure patrimoniali | Confisca | Confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei proventi o dei beni utilizzati |
| Procedura penale | Competenza distrettuale | Indagini affidate alle procure distrettuali; durata massima di 2 anni |
| Immigrazione | Circostanza aggravante | Aggravamento del reato di favoreggiamento in caso di violazione di misure restrittive UE |
| Responsabilità 231 | Nuovo art. 25-octies.2 D.lgs. 231/2001 | Sanzioni pecuniarie sul fatturato o importi fissi; sanzioni interdittive |
| Whistleblowing | Estensione tutela | Applicazione del D.lgs. n. 24/2023 alle violazioni delle misure restrittive UE |
| Professionisti legali | Esonero informativo | Salvaguardia del segreto professionale e del diritto di difesa |
| Autorità competenti | Ripartizione delle funzioni | MEF, UAMA e autorità di vigilanza di settore |
| Coordinamento | Raccordo centrale | Ruolo attribuito al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma |
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