Rate versate Sequestro ridotto

Pubblicato il 15 dicembre 2016

In materia di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere legittimamente disposto ma deve tenere conto dell’accordo di rateizzazione eventualmente sottoscritto tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria.

La misura cautelare, ossia, deve essere quanto meno ridotta proporzionalmente rispetto all’importo già versato sulla base del piano di rateizzazione medesimo.

Effetti accordo anche in ambito penale

L’accordo volto alla rateizzazione del debito fiscale esplica, infatti, i suoi effetti non solo in ambito tributario-amministrativo ma anche in sede penale.

Un accordo di tal genere incide sul quantum della somma eventualmente sequestrata, in relazione al profitto derivato dal mancato pagamento dell’imposta evasa.

Così, l’effetto “solutorio parziale” verificatosi nel caso di pagamento non integrale del debito fiscale attraverso la rateizzazione medesima, determina una corrispondente proporzionale riduzione del debito a cui deve corrispondere anche un restringimento del sequestro.

Diversamente, il mantenimento del sequestro nonostante il pagamento, anche se parziale, del debito con l’Erario determinerebbe una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto col principio secondo cui “l’espropriazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al profitto derivato”.

E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione, Terza sezione penale, nel testo della sentenza n. 52857 del 14 dicembre 2016.

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