Indebita compensazione sia orizzontale che verticale

Pubblicato il 29 aprile 2020

Il reato di cui all’articolo 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000 è configurabile solo in caso di indebita compensazione orizzontale o anche nelle ipotesi di compensazione verticale?

Al quesito ha risposto la Corte di cassazione, Terza sezione penale, con sentenza n. 13149 del 28 aprile 2020.

Il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all’articolo 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000, si configura sia in presenza di cosiddetta “compensazione orizzontale”, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, sia in caso di “compensazione verticale”, relativa a crediti e debiti per tributi di natura omogenea.

Tale fattispecie, infatti, si concretizza in una condotta omissiva supportata dalla redazione di un documento ideologicamente falso, idoneo a prospettare una compensazione fondata su un credito non esistente o non spettante.

Nel fornire queste precisazioni, gli Ermellini hanno ritenuto non condivisibile l’orientamento recentemente espresso, in materia, da una diversa sezione del medesimo Collegio di legittimità (Cass. n. 38042/2019).

Secondo i giudici di Piazza Cavour, tale approdo interpretativo non terrebbe conto del chiaro disposto normativo di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997; quest’ultimo, menzionato dall’art. 10-quater citato, non limiterebbe in alcun modo la facoltà del contribuente di procedere alla compensazione di postazioni di debito o credito afferenti alla medesima imposta.

La novità introdotta dalla previsione dell’art. 10-quater – ha evidenziato la Cassazione - è consistita proprio nel superamento del concetto di compensazione tradizionale tra debiti e crediti di imposta della stessa natura, attraverso l’estensione della facoltà di compensazione anche a debiti e crediti di diversa natura, nonché alle somme dovute agli enti previdenziali.

Reato di indebita compensazione anche con contributi previdenziali

Sulla base di questi assunti la Suprema corte ha annullato, senza rinvio, un’ordinanza del Tribunale del riesame con cui era stato revocato il sequestro preventivo emesso nei confronti di un indagato per il reato di indebita compensazione.

Nella sua valutazione, l’organo giudicante aveva ritenuto che l’ambito di applicazione dell’art. 10-quater dovesse essere limitato alla compensazione indebita “orizzontale” di imposte dirette o Iva, con esclusione delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e non versate in quanto compensate con crediti inesistenti.

Un’interpretazione, questa, non condivisa dal Pubblico ministero il quale, nel promuovere impugnazione in sede di legittimità, ne aveva affermato la contrarietà rispetto alla formulazione letterale della norma in esame, nella quale non è sancita alcuna limitazione alle compensazioni verticali o orizzontali.

In definitiva, il reato di specie può configurarsi sia in presenza di indebita compensazione di imposte dirette sia di indebita compensazione con debiti previdenziali o INAIL.

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