Reato prescritto rilevabile d’ufficio

Pubblicato il 13 febbraio 2016

I giudici di Cassazione possono rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione del reato che sia maturata prima della sentenza impugnata, non rilevata dal giudice d’appello e fatta oggetto di motivo di ricorso.

Questo, nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 129 del Codice di procedura penale sull’obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.

Non conta, in questo contesto, che l’imputato-ricorrente abbia erroneamente rapportato la causa estintiva al decorso di un diverso e più breve termine di prescrizione.

Estinzione reato per intervenuta prescrizione

E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 5474 depositata il 10 febbraio 2016 e con la quale è stata annullata, senza rinvio, la decisione di condanna “per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy