Reato urbanistico. Non punibilità esclude la demolizione

Pubblicato il 25 ottobre 2018

Il giudice che pronunci sentenza di non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis cod. pen dell’imputato accusato di reato urbanistico (art. 44 d.P.R. n.380/2011) e paesaggistico (art.181 D.lgs. n.42/2004), non può poi ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi o la demolizione delle opere abusive.

Anche se vi sia un accertamento di responsabilità dell’imputato, infatti, non è configurabile, in questa ipotesi, il presupposto della sentenza di condanna.

Per come più volte ribadito dalla giurisprudenza, l'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva, previsto dall'articolo 31, comma 9, DPR n. 380/2001, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, “alla quale non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità, ferma restando la competenza dell'autorità amministrativa ad irrogare la predetta sanzione”.

Così, la Terza Sezione penale della Cassazione con sentenza n. 48248 deposita il 23 ottobre 2018.

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