Recepita la direttiva Ue sui fondi comuni. Ancora molti dubbi su regime fiscale e vigilanza

Pubblicato il 30 aprile 2012 Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 99 del 28 aprile 2012, Supplemento Ordinario n. 86, è stato ospitato il Decreto legislativo n. 47/2012, di recepimento della direttiva 2009/65/Ce, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Nonostante l’adeguamento del nostro ordinamento interno alle norme comunitarie, alcune questioni riguardanti il regime fiscale dei fondi comuni restano ancora da chiarire, presentando aspetti di non immediata comprensione.

Uno di questi è quello contenuto nell’articolo 3, comma 1, lettera c) che va a modificare l’articolo 10-ter, comma 2, della legge n. 77/1983. In particolar modo, risulta poco chiara la parte in cui si prevede che sui proventi derivanti dai fondi comuni non armonizzati percepiti da soggetti non imprenditori, la ritenuta del 20% si applica a titolo d’imposta, nel caso in cui "il gestore sia soggetto a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea" e negli Stati dello Spazio economico europeo white list.

A tal proposito è intervenuta la relazione governativa per puntualizzare che l’azione di vigilanza prudenziale deve riferirsi al soggetto gestore e non al fondo come affermato nella direttiva 2011/61/UE (Aifm), a cui gli stati membri dovrebbero adeguarsi entro il mese di luglio 2013. Riferendosi sia ai gestori comunitari che a quelli non comunitari, la direttiva dovrebbe indicare che, dal punto di vista fiscale, l’importante è che la società di gestione sia posta sotto vigilanza nello stato estero in cui ha sede. Proprio su questo punto si attende un ulteriore, tempestivo, chiarimento.

Ancora perplessità derivano dall’articolo 6, comma 1, in cui si prevede di poter utilizzare i risultati negativi maturati fino al 30 giugno 2011 sui fondi nazionali e lussemburghesi storici anche in compensazione dei proventi dei fondi esteri armonizzati soggetti, in Italia, alla ritenuta del 20%. Ciò in quanto è previsto che una Sgr italiana possa istituire – dopo il recepimento del passaporto del gestore – Oicvm esteri in regime di libera prestazione di servizi. Anche in questo caso, la procedura con cui effettuare tale compensazione non risulta chiara.
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