Recesso e comunicazione dei motivi

Pubblicato il 11 febbraio 2009

La Suprema corte (sentenza n. 10677 del 2008) ha ribadito che il conduttore di un immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione può, in qualsiasi momento ed indipendentemente dalla scadenza o dal rinnovo del contratto (purché con preavviso di sei mesi), recedere anticipatamente dal contratto locatizio comunicando, contestualmente alla dichiarazione di recesso, a pena di inefficacia, i gravi motivi al locatore, al fine di consentire a quest'ultimo di poterli tempestivamente contestare .

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