Reclami contro permessi premio: termine 24 ore troppo breve

Pubblicato il 15 giugno 2020

La Consulta, con sentenza n. 113 del 12 giugno 2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-ter, comma 7, della Legge n. 354/1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro 24 ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di 15 giorni.

Corte costituzionale: declaratoria di parziale illegittimità

I giudici costituzionali, in particolare, hanno ritenuto fondata la questione di legittimità sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 della Costituzione.

Nello specifico, la Corte rimettente aveva richiamato la sentenza della medesima Consulta n. 235/1996, la quale – pur dichiarando inammissibile una questione di legittimità costituzionale dell’art. 30-bis, comma 3, ordin. penit. – già aveva rilevato l’irragionevolezza della previsione di un termine identico, e particolarmente breve, per il reclamo in materia di permessi di necessità e di permessi premio, anche in considerazione della funzione essenziale riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale a questi ultimi rispetto all’obiettivo della rieducazione perseguito dalla pena.

A detta della Cassazione, l’irragionevole equiparazione del termine per le due tipologie di permessi, secondo quanto già ritenuto dalla citata sentenza n. 235/1996, si risolverebbe in una violazione dell’art. 3 Cost., in quanto la norma equipara, quanto al termine concesso per il reclamo, situazioni profondamente diverse.

Inoltre, l’eccessiva brevità del termine in questione determinerebbe una violazione dell’art. 27 Cost., e in particolare del principio rieducativo della pena, in quanto ostacola un effettivo e serio controllo sul provvedimento adottato dal Magistrato di sorveglianza relativo ad “uno strumento cruciale ai fini del trattamento”.

Le questioni promosse sono state ritenute fondate: secondo la Corte costituzionale, nel dettaglio, la previsione di un termine di sole 24 ore per presentare reclamo contro il provvedimento sui permessi premio lede il diritto di difesa del detenuto, rappresentando anche un indebito ostacolo alla funzione rieducativa della pena, alla quale i permessi premio sono funzionali.

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