Recupero del beneficio contributivo per le coop agricole montane

Pubblicato il 05 marzo 2010 L'Inail, con nota protocollo n. 1960/2010, fornisce chiarimenti circa le agevolazioni contributive per imprese ubicate in zone svantaggiate (Legge n.191/2009).

Si tratta dell’agevolazione delle maggiori aliquote di sconto contributivo concesse alle cooperative che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici situate in zone montane o svantaggiate che è stata prorogata fino a tutto luglio dalla Finanziaria 2010.

Tra le indicazioni quella sul recupero del beneficio in compensazione sul modello F24 per le imprese che hanno pagato la rata di premio anticipato per il 2010. Lo sconto contributivo si applica al premio di Autoliquidazione 2009/2010 per la sola rata 2010.

Le imprese che hanno versato in unica soluzione al 16 febbraio, con l'applicazione delle percentuali 70% e 40%, possono utilizzare il credito in compensazione con l’F24, fermo restando che è necessario verificarne correttezza e attualità presso la Sede Inail.

Le imprese che hanno pagato in forma rateale, al fine di calcolare l'esatto importo da versare per effetto della rideterminazione delle percentuali, dovranno procedere come segue.

Dovranno ricalcolare l'autoliquidazione 2009/2010 per determinare il premio dovuto al netto dello sconto. Il totale delle retribuzioni dichiarate come presunte per l'anno 2010 deve essere suddiviso in 7/12 e 5/12: ai 7/12 deve essere applicata la percentuale del 75% per le PAT con codice di agevolazione 005 e del 68% per le PAT con codice di agevolazione 025; ai 5/12 deve essere applicata la percentuale del 70% per le PAT con codice di agevolazione 005 e del 40% per le PAT con codice di agevolazione 025. Poi, dovranno detrarre dall'importo così ottenuto quanto già versato a titolo di prima rata e, infine, suddividere il residuo per le rate successive, da maggiorare degli interessi.
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