Sono stati definiti i termini, le modalità di presentazione della dichiarazione e di versamento, nonché la disciplina degli interessi, relativi al recupero dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI) per il periodo 2006-2011 a carico degli enti non commerciali, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2026.
Il decreto dà attuazione:
alle decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato incompatibili;
alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018;
all’articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione per il recupero dell’ICI 2006-2011 i soggetti passivi enti non commerciali che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:
hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC per l’anno 2012 o 2013, indicando un’imposta a debito superiore a 50.000 euro annui;
sono stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento comunale, un importo superiore a 50.000 euro annui per IMU o TASI, riferite alle medesime annualità.
La dichiarazione per il recupero dell’ICI:
deve essere presentata entro il 31 marzo 2026;
è trasmessa esclusivamente in via telematica;
è unica e riguarda tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo sull’intero territorio nazionale nel periodo 2006-2011.
Con un successivo decreto del direttore generale delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), saranno approvati:
il modello di dichiarazione per il recupero ICI;
le istruzioni di compilazione;
le modalità di trasmissione e di messa a disposizione dei dati ai comuni competenti.
Ai fini della quantificazione dell’imposta comunale sugli immobili oggetto di recupero, il DPCM 23 dicembre 2025 stabilisce criteri puntuali.
si applica la disciplina IMU vigente nell’anno 2013;
la base imponibile, i moltiplicatori catastali e le aliquote restano quelli previsti dalla normativa ICI applicabile all’anno oggetto di recupero.
Aliquota ICI
qualora l’aliquota effettiva non sia individuabile, si applica l’aliquota media del 5,5 per mille.
Esclusioni dal versamento del recupero ICI
Il versamento dell’ICI 2006-2011 non è dovuto se, nel periodo considerato:
non sono state superate le soglie di aiuto previste dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato di importo limitato (de minimis).
L’esclusione opera anche quando l’aiuto:
rientra in un regolamento dell’Unione europea di esenzione per categoria;
costituisce compensazione per obblighi di servizio pubblico o remunerazione per servizi di interesse economico generale, nel rispetto dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Il versamento dell’ICI oggetto di recupero deve essere effettuato:
entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;
mediante le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24;
secondo le istruzioni che saranno definite con risoluzione dell’Agenzia delle entrate.
In sede di dichiarazione, il soggetto passivo può esercitare l’opzione per la rateizzazione, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge n. 131/2024.
Alle somme dovute a titolo di recupero dell’ICI si applicano gli interessi calcolati secondo il regime dell’interesse composto, in conformità:
agli articoli 9 e 11 del regolamento (CE) n. 794/2004;
all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589;
alla Comunicazione della Commissione europea sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (2019/C 247/01).
Gli interessi:
decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario;
sono dovuti fino alla data del recupero effettivo;
sono determinati direttamente dal soggetto passivo in sede di dichiarazione e versati contestualmente all’imposta.
Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze svolge le attività di coordinamento delle operazioni di recupero ICI, avvalendosi dei comuni destinatari del gettito, per:
il controllo delle dichiarazioni;
la verifica dei versamenti effettuati;
le attività di accertamento;
l’irrogazione delle sanzioni, previste dall’articolo 16-bis, comma 8, del decreto-legge n. 131/2024.
I dati relativi ai controlli e agli accertamenti sono messi a disposizione del Dipartimento delle Finanze per gli adempimenti connessi alle decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato.
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