Recupero ICI 2006-2011: obblighi per gli enti non commerciali

Pubblicato il 22 gennaio 2026

Sono stati definiti i termini, le modalità di presentazione della dichiarazione e di versamento, nonché la disciplina degli interessi, relativi al recupero dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI) per il periodo 2006-2011 a carico degli enti non commerciali, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2026.

Il decreto dà attuazione:

L’intervento normativo riguarda il recupero delle esenzioni ICI riconosciute agli enti non commerciali e successivamente ritenute incompatibili con la disciplina euro-unitaria sugli aiuti di Stato.

Soggetti obbligati alla dichiarazione per il recupero ICI

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione per il recupero dell’ICI 2006-2011 i soggetti passivi enti non commerciali che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:

L’obbligo dichiarativo per il recupero ICI opera indipendentemente dall’effettivo utilizzo dell’esenzione ICI nel periodo 2006-2011, in quanto collegato esclusivamente al superamento della soglia rilevante negli anni 2012-2013.

Termine e modalità di presentazione della dichiarazione ICI 2006-2011

La dichiarazione per il recupero dell’ICI:

Con un successivo decreto del direttore generale delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), saranno approvati:

Determinazione dell’ICI da recuperare per gli enti non commerciali

Ai fini della quantificazione dell’imposta comunale sugli immobili oggetto di recupero, il DPCM 23 dicembre 2025 stabilisce criteri puntuali.

Disciplina applicabile

Aliquota ICI

Esclusioni dal versamento del recupero ICI

Il versamento dell’ICI 2006-2011 non è dovuto se, nel periodo considerato:

L’esclusione opera anche quando l’aiuto:

Versamento del recupero ICI e rateizzazione

Il versamento dell’ICI oggetto di recupero deve essere effettuato:

In sede di dichiarazione, il soggetto passivo può esercitare l’opzione per la rateizzazione, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge n. 131/2024.

Interessi sul recupero ICI e disciplina europea sugli aiuti di Stato

Alle somme dovute a titolo di recupero dell’ICI si applicano gli interessi calcolati secondo il regime dell’interesse composto, in conformità:

Gli interessi:

Attività di coordinamento, controlli e sanzioni sul recupero ICI

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze svolge le attività di coordinamento delle operazioni di recupero ICI, avvalendosi dei comuni destinatari del gettito, per:

  1. il controllo delle dichiarazioni;

  2. la verifica dei versamenti effettuati;

  3. le attività di accertamento;

  4. l’irrogazione delle sanzioni, previste dall’articolo 16-bis, comma 8, del decreto-legge n. 131/2024.

I dati relativi ai controlli e agli accertamenti sono messi a disposizione del Dipartimento delle Finanze per gli adempimenti connessi alle decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato.

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