Redditi di capitale e rimborsi Oicr: codici tributo per sostitutive

Pubblicato il 23 giugno 2023

La risoluzione n. 32 del 22 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate crea i codici tributo per il versamento di due imposte sostitutive.

Affrancamento delle quote o azioni degli Oicr

Ai sensi della legge di bilancio 2023 (n. 197 del 29 dicembre 2022), i redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso delle quote o azioni di Oicr si considerano realizzati se, con opzione del contribuente, viene assoggettata a imposta sostitutiva del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o sottoscrizione.

La legge suddetta ha stabilito che l’opzione in parola sia da esercitare entro il 30 giugno 2023 con apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. A sua volta l’intermediario versa l'imposta sostitutiva entro il 16 settembre 2023, ricevendo provvista dal contribuente.

Se non sussiste un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l'opzione deve essere eseguita nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente, provvedendo al versamento della sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Al fine di permettere il versamento, con modello F24, delle somme suddette, la risoluzione n. 32/2023 istituisce i seguenti codici tributo:

Contratti di assicurazione vita

Sempre la legge di bilancio 2023, per i contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e V del comma 1 dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private, ha disposto che i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti se, su richiesta del contraente, detta differenza sia assoggettata a un'imposta sostitutiva - dall'impresa di assicurazione - nella misura del 14 per cento, alle condizioni ivi indicate.

E’ l'impresa di assicurazione che provvede la versamento della sostituiva entro il 16 settembre 2023, dietro provvista del contraente.

I contratti per i quali è stata esercitata l'opzione non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025.

Di seguito il codice tributo per il versamento dell’imposta:

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