Reddito di ultima istanza, le Casse private gestiscono il bonus

Pubblicato il 14 aprile 2020

Il cd. “reddito di ultima istanza”, pari a 600 euro, per i lavoratori autonomi iscritti alle Casse private del proprio Albo di appartenenza, non è di diretta competenza dell’INPS. Infatti, l’indennità una tantum è regolata da specifiche norme di legge e affidata alla competenza delle Casse private di previdenza, alle quali il governo ha assegnato 200 milioni di euro per la gestione del bonus economico.

A precisarlo è l’INPS, con il comunicato stampa dell’11 aprile 2020, affermando che – a partire dal 15 aprile 2020 – oltre 8 milioni fra lavoratori dipendenti e autonomi riceveranno la prestazione.

Aiuti a famiglie e imprese, il Governo dà i numeri

In una nota diffusa il 13 aprile 2020, il Governo fornisce alcuni numeri in merito alle prestazioni introdotte dal cd. “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) in favore di famiglie e imprese. In particolare:

Per quanto riguarda, invece, i nuovi ammortizzatori sociali d’emergenza (cassa integrazione e assegno ordinario), sono arrivate, per ora, da parte delle aziende circa 300.000 domande per un totale di 4,5 milioni di lavoratori: quasi la metà degli importi destinati ai lavoratori è già stata anticipata dal datore e un’altra metà sarà pagata entro fine aprile, o comunque entro 30 giorni dalla domanda.

Il Governo, inoltre, fa sapere che è operativa la convenzione siglata da ABI, INPS e organizzazioni sindacali, che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza Coronavirus di ricevere un anticipo della CIGO e CIGD, pari a 1.400 euro. Per ottenere le erogazioni, le procedure non richiedono più l’invio di modelli cartacei validati presso sportelli bancari e postali per certificare l’Iban, perché la validità del codice identificativo viene effettuata con sistemi informatici.

Reddito di ultima istanza, domande da integrare

In stand-by intanto il “reddito di ultima istanza” per i lavoratori autonomi iscritti a una Cassa privata. Si ricorda, al riguardo, che l’art. 34 del D.L. n. 23/2020 (cd. “Decreto liquidità”) ha modificato i requisiti d’accesso per ottenere l’indennità una tantum. Nello specifico, l’articolo menzionato afferma espressamente che, ai fini del riconoscimento dell’indennità in trattazione i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria devono intendersi:

I professionisti, dunque, stanno integrando le domande inoltrate alle Casse di previdenza per ottenere il bonus di 600 euro.

La novità ha spiazzato gli enti di previdenza che erano - almeno alcuni di essi - già pronti ad erogare i 600 euro dal 9 aprile scorso. Tra gli enti “bloccati” sul filo di lana ci sono: Cassa Forense, ENPAM-Medici, CNPADC- Commercialisti, INPGI-Giornalisti (qualche accredito è partito prima dello stop). L’unica Cassa che ha effettuato gli accrediti è Enpacl-Consulenti del Lavoro. L’Ente, infatti, che al 3 aprile 2020 aveva ricevuto 8.200 domande, né conferma né smentisce ma diversi Consulenti hanno ricevuto il bonus sul proprio conto. 

Infine, c’è da risolvere la questione relativa ai quei professionisti che in precedenza hanno aperto una posizione previdenziale presso la Gestione separata INPS, effettuata per effetto di rapporti instaurati nel passato e mai rimossa. Nella maggioranza dei casi si tratta di una mera apertura di posizione previdenziale cui il professionista non contribuisce più a seguito dell’avvio dell’attività professionale, il cui svolgimento obbliga all’iscrizione all’ente previdenziale privato.

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