Redditometro legittimo anche per anni alterni

Pubblicato il 19 gennaio 2009 Il presupposto temporale – che richiede l’applicazione del redditometro quando il reddito dichiarato dal contribuente risulti incongruo per due o più periodi di imposta – non comporta necessariamente che le annualità debbano essere consecutive. E’ quanto stabilisce una pronuncia di Cassazione, la numero 237/09, da cui si ricava l’interpretazione testuale dell’articolo 38 del Dpr 600/73 che esclude, sostengono i magistrati, si possa desumere che due periodi d’imposta di scostamento reddituale debbano essere consecutivi, né anteriori, rispetto a quello per il quale viene eseguito l’accertamento, semplicemente in quanto la norma non lo specifica.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Successioni e donazioni, i chiarimenti del Fisco

15/05/2025

Lavoratori autonomi artigiani e commercianti: al via la riduzione contributiva

15/05/2025

Inail: rivalutate le prestazioni per industria, navigazione e ambito domestico

15/05/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

15/05/2025

Omessa registrazione di cassa: anche importi modesti portano al licenziamento

15/05/2025

Artigiani e commercianti di prima iscrizione nel 2025: dimezzata la contribuzione

15/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy