Regime agevolato anche per conferimenti tra partecipanti al gruppo

Pubblicato il 18 giugno 2010

La circolare n. 33 del 17 giugno 2010, di emanazione agenziale, interviene a fornire precisazioni in merito allo scambio di azioni tra partecipanti al gruppo attraverso conferimento.

Vi si chiede se possa essere esteso il regime agevolato alle operazioni citate. L’agenzia delle Entrate risponde positivamente, accogliendo l’orientamento della circolare 20/2007 di Assonime e superando quanto contenuto nella risoluzione 57/E/2007. L'operazione citata non delinea un regime di neutralità ma un regime nel quale il differenziale può essere in qualche modo regolato e dipende dal comportamento del soggetto conferitario: l'aumento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, connesso al valore di iscrizione della partecipazione da parte della stessa, per un importo superiore al valore fiscalmente riconosciuto in capo al conferente della partecipazione conferita, implica per quest'ultimo l'emersione di una plusvalenza pari alla differenza tra il valore della partecipazione iscritto dalla conferitaria e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione scambiata; ma è possibile anche l'ipotesi contraria, ossia che il conferente realizzi una minusvalenza o, ancora, che l'operazione rimanga completamente neutrale ai fini tributari.

E’ affermato, in conclusione, che il regime dell’articolo 177 del Tuir non prevede l’assenza di precedenti rapporti di partecipazione o di gruppo tra i conferenti e la conferitaria, in quanto sussistendo i requisiti di legge la disciplina può essere applicata sia alle operazioni di scambio ai fini dell’aggregazione di imprese tra soggetti terzi sia tra società appartenenti ad uno stesso gruppo.

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