Proseguono i chiarimenti in merito all’applicazione del nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Con la risposta a interpello n. 317 del 23 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate affronta, in particolare, il caso del rientro in Italia di un lavoratore collocato in aspettativa non retribuita, che riprende servizio presso il datore di lavoro originario.
L’intervento assume rilievo operativo poiché consente di delineare le differenze rispetto al previgente regime di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, chiarendo il superamento del principio di “discontinuità” del rapporto di lavoro.
L’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023, in vigore dal 29 dicembre 2023, disciplina il nuovo regime agevolativo per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
In sintesi, la norma prevede che:
concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, al ricorrere di specifiche condizioni.
Il beneficio fiscale è subordinato al rispetto congiunto dei seguenti requisiti:
Un elemento centrale della nuova disciplina riguarda la durata minima del periodo di permanenza all’estero, che varia in funzione del rapporto tra il datore di lavoro estero e quello presso il quale l’attività viene svolta in Italia dopo il rientro.
In particolare:
La continuità o meno del rapporto di lavoro assume, quindi, rilievo esclusivamente ai fini della determinazione della durata minima della permanenza all’estero, e non più come causa ostativa all’accesso al regime.
Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda una lavoratrice:
La contribuente chiede se tale rientro consenta l’accesso al nuovo regime impatriati, nonostante l’assenza di una discontinuità formale del rapporto di lavoro.
L’Agenzia, nel fornire la risposta ad interpello n. 317 del 23 dicembre 2025, chiarisce che il nuovo regime agevolativo si distingue nettamente dal previgente articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015, il quale escludeva espressamente i rientri a seguito di aspettativa non retribuita.
Secondo l’Amministrazione finanziaria:
Nel caso di specie, l’Agenzia assume che:
La circostanza dell’aspettativa non retribuita viene ritenuta irrilevante ai fini dell’accesso al regime.
Uno dei profili di maggiore interesse della risposta n. 317/2025 riguarda il definitivo superamento del requisito della discontinuità lavorativa.
A differenza della disciplina previgente:
Questo orientamento risulta coerente con le finalità della riforma, volte a incentivare il rientro di lavoratori qualificati, valorizzando l’esperienza maturata all’estero indipendentemente dalla struttura contrattuale preesistente.
Dunque, l’agevolazione per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024:
L’Agenzia ribadisce che tali verifiche, trattandosi di valutazioni di fatto, esulano dall’ambito dell’interpello e possono essere effettuate solo in sede di accertamento.
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