Regime dei minimi, applicare con cautela

Pubblicato il 15 febbraio 2012 Omissione della fattura: è questo l’illecito che sarà imputato a chi al posto della fattura emetterà la semplice ricevuta senza avere i requisiti d’accesso al regime dei “minimi”. Dunque, i contribuenti persone fisiche che nel 2012 vogliono applicare il regime speciale o che lo vogliono proseguire, avendo iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007, dovranno verificare bene i requisiti, altrimenti potrebbero essere convogliati d'ufficio nel regime degli ex minimi (articolo 27 del Dl n.98/2011).

Ciò comporterebbe la rideterminazione del reddito, secondo i criteri di cassa o competenza economica, e sullo stesso verrebbe calcolata l'irpef con le aliquote ordinarie, al posto dell’aliquota agevolata del 5% (sostitutiva). Inoltre, l'Iva verrebbe stimata sui ricavi annui determinando l'importo a debito su base annuale. Sarebbero ripristinati anche i calcoli in base agli studi di settore. Ovviamente, la rettifica porterebbe l’aggravio di sanzioni e interessi.

Pertanto, l’invito è quello di essere prudenti nel dichiararsi “minimi”, almeno fino a quando non saranno stati precisati alcuni confini. Tra le puntualizzazioni offerte durante Telefisco una, che ha riguardato la nozione di “mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta”, ha specificato che un medico ospedaliero in pensione che apre la partita Iva può aderire al regime dei minimi poiché ha cessato i rapporti con l'ospedale di cui era dipendente.

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