Regime di “branch exemption”, revocabilità dell’opzione solo per errore rilevante

Pubblicato il 29 novembre 2018

Con il principio di diritto n. 13 del 28 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento riguardante il regime della branch exemption.

Specifica l’Amministrazione finanziaria che una volta esercitata l’opzione per l'esenzione dei redditi e delle perdite delle stabili organizzazioni estere, la cui tassazione avverrà, quindi, nel solo Stato dove è localizzata la branch, essa è irrevocabile per espressa previsione del comma 2 dell’articolo 168-ter del TUIR.

Ciò, proprio per far sì che la scelta liberamente esercitata dal contribuente non possa essere modificata a seguito di un ripensamento a posteriori sulla base di criteri di convenienza maturati successivamente, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa “a sfavore”, con integrazione dei versamenti dovuti, oltre a interessi e sanzioni.

La volontà espressa di avvalersi del regime esenzione può essere rettificata solo in presenza di dolo, violenza o errore.

Secondo l’Agenzia, quindi, la presentazione di una dichiarazione integrativa “a sfavore”, con integrazione dei versamenti dovuti, volta all’uscita anticipata dal regime agevolativo non può essere accolta, dal momento che “non configura la correzione di un errore, ma integra di fatto la revoca di una volontà negoziale validamente manifestata in precedenza, ipotesi questa che, alla luce del contesto normativo, giurisprudenziale e di prassi sopra delineato, non è riconducibile al principio di emendabilità della dichiarazione”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione (ADI): dall'INPS il contributo straordinario aggiuntivo

18/08/2025

Accertamento integrativo valido solo con nuovi elementi

18/08/2025

Riduzione transitoria IRES: regole e condizioni

18/08/2025

Decreto Economia 2025 in Gazzetta: in vigore tutte le novità

18/08/2025

Decreto Giustizia in vigore: 500 giudici da remoto e organici potenziati

18/08/2025

Più tempo per codice dello spettacolo, contratti di lavoro e equo compenso

18/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy