Regime transfrontaliero di franchigia IVA: aggiornato il modello trimestrale

Pubblicato il 01 aprile 2026

Le imprese italiane che operano in regime di franchigia IVA in altri Paesi dell’Unione europea sono tenute a trasmettere, con cadenza trimestrale, una specifica comunicazione tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria. Si tratta di un adempimento centrale per la corretta gestione del regime transfrontaliero che, in caso di omissione, può determinare anche la sospensione dell’operatività nel Paese estero in cui si beneficia dell’esenzione IVA.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal D.lgs. n. 180/2024, che ha dato attuazione alla Direttiva UE 2020/285, introducendo nel nostro ordinamento il regime speciale di franchigia IVA applicabile su base transfrontaliera. In questo contesto, con il provvedimento n. 155649 del 28 marzo 2025, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione trimestrale, unitamente alle istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche per l’invio dei dati.

A distanza di un anno, l’Agenzia è intervenuta nuovamente sul modello, apportando alcuni aggiornamenti mirati, formalizzati con il documento del 20 marzo 2026. Le modifiche, in vigore dal 1° aprile 2026, riguardano in particolare la classificazione dell’attività economica, con l’obiettivo di allineare il sistema nazionale agli standard europei.

Nel dettaglio, il campo “Codice attività” è stato rinominato in “Codice attività (NACE)” sia nel frontespizio, all’interno della sezione “Dati generali”, sia nel Quadro A del modello. Contestualmente, il campo è stato adeguato per accogliere esclusivamente codici composti da quattro caratteri, in coerenza con la struttura della classificazione europea.

L’aggiornamento si riflette anche nelle istruzioni operative. Viene infatti modificato il riferimento normativo del codice attività: non si richiama più la classificazione ATECO nazionale, ma la nomenclatura NACE, definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le istruzioni rimandano inoltre direttamente alla consultazione della classificazione attraverso il portale Eur-Lex, quale fonte ufficiale a livello unionale.

In linea con questo cambiamento, il termine “ATECO” viene sostituito integralmente con “NACE” in tutto il testo delle istruzioni, sancendo così un passaggio definitivo verso una terminologia armonizzata a livello europeo.

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