Registrazione telefonica. Prova utilizzabile nel procedimento

Pubblicato il 19 ottobre 2017

Previa verifica di affidabilità

Con riferimento alla registrazione fonografica di un colloquio telefonico ad opera di uno dei partecipanti allo stesso, questa è prova documentale di un fatto storicamente avvenuto, pienamente utilizzabile nel procedimento a carico dell’altro soggetto che ha preso parte alla conversazione, previa valutazione della sua mera affidabilità. Tali risultanze, pertanto, non possono che essere valutate quali prove documentali, in relazione alle quali si pone, al pari di qualsiasi prova di tale natura, un obbligo di accertamento di genuinità dell’atto. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezione feriale penale, con sentenza n. 47602 del 17 ottobre 2017, in una complessa vicenda giudiziaria che vede contrapposte politica e magistratura.

Relativamente al caso de quo, gli Ermellini hanno dato conferma al disposto dei Giudici di merito, i quali, dopo aver accertato l’astratta utilizzabilità di tali registrazioni anche quando non siano costituite dagli originali – per mancanza di una preclusione all'uso processuale di copie dei documenti – ne hanno anche valutato ed accertato l’attendibilità sul piano tecnico, grazie al contributo ed alle analisi svolte dai Ris.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto Economia 2025 approvato definitivamente: tutte le misure per imprese e famiglie

07/08/2025

CCNL Centri elaborazione dati - Accordo di rinnovo del 28/7/2025

07/08/2025

Non imponibilità Iva esclusa per i progetti PNC: interpretazione Entrate

07/08/2025

CCNL Cinematografia produzione - Ipotesi di accordo del 23/7/2025

07/08/2025

Ccnl Centri elaborazione dati. Rinnovo

07/08/2025

Ccnl Cinematografia produzione. Rinnovo

07/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy