Registro fisso sul “sovrapprezzo” restituito ai soci

Pubblicato il 19 luglio 2006

Una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 14676/2006, afferma che la restituzione di attività ai soci non rappresenti trasferimento di ricchezza, non integrando, di conseguenza, il concetto di “assegnazione” che contempla l’articolo 4, comma 1, lettera d) della tariffa, parte prima dell’imposta di registro (Dpr 131/86): alla delibera di riduzione di capitale per esubero/distruzione del fondo sovrapprezzo azioni è, pertanto, applicabile il registro in misura fissa anziché in misura proporzionale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Carta industria - Ipotesi di accordo del 10/2/2026

13/02/2026

Ccnl Carta industria. Rinnovo

13/02/2026

Fondo Espero: adesione e compilazione Uniemens

13/02/2026

Codice incentivi: clausola anti-delocalizzazione per i nuovi sgravi contributivi

13/02/2026

MLBO e detrazione IVA dei costi di transazione

13/02/2026

Stock option estere e piani azionari: assorbimento nelle retribuzioni convenzionali

13/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy