Registro imprese e processo civile telematico, tenuta omogenea dell'Ini-Pec

Pubblicato il 30 aprile 2015 La disomogeneità nella tenuta del registro delle imprese e dei comportamenti delle Camere di Commercio hanno spinto il Ministero della Giustizia, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo economico, a pubblicare la direttiva sulla tenuta del Registro delle imprese.

L'annuncio è dato con il comunicato stampa del 29 aprile 2015, in cui si spiega che il documento ha il fine di semplificare e migliorare la tenuta del registro delle imprese ed omogeneizzare i comportamenti delle Camere di Commercio con l’obiettivo di implementare l’agenda digitale italiana, con particolare riferimento al Processo civile telematico.

E proprio il Processo civile telematico viene in tal modo implementato: fornendo precise disposizioni per la pubblicazione dell’Ini-Pec, si consente l’utilizzo di tali caselle di posta elettronica per lo scambio di informazioni in modo univoco, certificato ed esclusivamente elettronico.

Nella direttiva è specificata la prassi bimestrale dell'Ufficio che porta al controllo dell'unicità dell'indirizzo Pec attribuito all'azienda (l’indirizzo deve essere nella titolarità esclusiva dell'azienda).

Compito dell’ufficio del Registro imprese è anche la verifica bimestrale che le caselle PEC relative agli indirizzi iscritti nel Registro siano attive.

Oltre a ricordare che l'azienda deve adeguarsi all’obbligo di munirsi di una casella PEC, iscrivere il relativo indirizzo nel Registro delle Imprese e mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata, il ministero ribadisce le sanzioni.

L'omessa comunicazione dell'indirizzo PEC, anche a causa di cancellazione d’ufficio dell’indirizzo, costerà all'azienda la sospensione - per consentire l’integrazione dell’istanza con la comunicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata proprio e corrispondente a una casella attiva - fino a 45 giorni per l’impresa individuale e a 3 mesi per l’impresa societaria. 

Se l'azienda non adempie vedrà il rigetto dell’istanza di iscrizione, che si intende non presentata, con la conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e l’apertura del procedimento per l’iscrizione d’ufficio, dell’atto o della notizia oggetto dell’istanza considerata come non presentata. 
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