Regolamento di condominio. No alla riserva di redazione successiva

Pubblicato il 15 aprile 2014 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 8606 dell'11 aprile 2014 – la clausola contenuta in un contratto di compravendita di immobile con la quale il costruttore-venditore si riserva la redazione, in un secondo momento, del regolamento condominiale è da ritenere nulla.

Nullità della clausola per eccessiva discrezionalità

In questa ipotesi, infatti, la mancata individuazione di un preciso oggetto del mandato lascia al costruttore-venditore una eccessiva discrezionalità.
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