Regolamento di confini, mappe catastali come prova residuale

Pubblicato il 20 novembre 2015

Nell’ambito del giudizio che abbia ad oggetto l’accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, il giudice ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori da acquisire al processo.

In tale contesto, il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali costituisce un sistema di accertamento di carattere meramente sussidiario, al quale, cioè, si pone riferimento solo in assenza di altri elementi idonei alla determinazione del confine.

E’ quanto ricordato dalla Corte di cassazione, Seconda sezione civile, nel testo della sentenza n. 23682 del 19 novembre 2015.

Prima le testimonianze e i frazionamenti

Nella specie, è stata ribaltata la decisione di merito con cui, nell’ambito di un’azione per regolamento di confini, il giudice aveva recepito acriticamente le conclusioni contenute nella Ctu, dove erano state privilegiate le risultanze catastali, omettendo di esaminare e valutare gli elementi che erano emersi nel corso delle deposizioni testimoniali.

La rappresentazione contenuta nelle mappe catastali era risultata, inoltre, in contrasto con quanto emerso dai frazionamenti allegati e richiamati nei rogiti di acquisto in cui era indicata una estensione dei terreni diversa da quella catastale.

Secondo la Suprema corte, quindi, proprio sulla base di questi elementi avrebbe potuto e dovuto essere svolta o integrata l’indagine del perito nella determinazione del confine nonché nella esatta estensione dei fondi.

Sbrigativa, in detto contesto, era apparsa la giustificazione resa dai giudici di merito secondo i quali non sarebbe stato possibile dare rilievo ai frazionamenti per la mutata situazione dei luoghi, per la irreperibilità dei capisaldi a suo tempo utilizzati e la impossibilità di ricostruirli.

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