Procedimento sanzionatorio, modifiche ufficiali

Pubblicato il 09 marzo 2016

La delibera Consob n. 19521 del 24 febbraio 2016 con le modifiche al Regolamento sul procedimento sanzionatorio è entrata in vigore.

Il Regolamento generale con le nuove integrazioni sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e successive modificazioni, è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 55 del 2016.

Tale provvedimento attua la riforma introdotta dal Dlgs n. 72/2015, che ha recepito la direttiva europea sui requisiti di capitale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, e con esso vengono così definite:

- la nozione di fatturato per la determinazione degli importi massimi delle sanzioni,

- la procedura per l’emanazione degli ordini di rimozione delle irregolarità accertate,

- le modalità di pubblicità delle sanzioni.

Le novità del Regolamento, introdotte dalla delibera 19521/2016, risultano applicabili ai procedimenti sanzionatori avviati per le violazioni commesse a partire dall'8 marzo 2016.

Responsabilità del procedimento

Il Regolamento disciplina in via generale il procedimento sanzionatorio della Consob in applicazione dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione oltre che della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione.

Esso sancisce che:

- l’unità organizzativa responsabile del procedimento sanzionatorio è l’Ufficio Sanzioni Amministrative;

- il responsabile del procedimento sanzionatorio è il Responsabile dell’Ufficio Sanzioni Amministrative, che può assegnare la responsabilità di singoli procedimenti ad altro dipendente della stessa unità organizzativa, dandone comunicazione ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti;

- Il responsabile del procedimento sanzionatorio assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo l'effettività del diritto di difesa dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti e del contraddittorio.

Le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio sono effettuate presso la casella PEC indicata alla Consob dai soggetti interessati o nelle altre forme previste dall’ordinamento vigente.

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