Procedimento sanzionatorio, modifiche approvate

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Procedimento sanzionatorio, modifiche approvate

In attuazione della riforma introdotta dal Dlgs n. 72 del 12 maggio 2015, attraverso cui è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva europea sui requisiti di capitale degli enti creditizi e delle imprese di investimento (2013/36/UE), la Consob ha approvato le modifiche regolamentari al procedimento sanzionatorio.

Nello specifico, come si apprende dal comunicato stampa del 1° marzo 2016, la Consob ha provveduto a definire:

  1. la nozione di fatturato ai fini della determinazione degli importi massimi delle sanzioni;

  2. la procedura per l'emanazione degli ordini di rimozione delle irregolarità accertate;

  3. le modalità di pubblicità delle sanzioni.

Innalzamento dei tetti massimi

Da ricordare che con il decreto in questione si è provveduto anche, da una parte, all'innalzamento degli importi massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla stessa Consob e, dall'altra, ad una maggiore dissuasività dei provvedimenti sanzionatori per le persone giuridiche di maggiori dimensioni. Inoltre, sono stati specificati i criteri da applicare nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni.

Introdotto il criterio del fatturato

La Commissione Nazionale per la Società e la Borsa ha, poi, definito la nozione di fatturato ai fini della determinazione degli importi massimi delle sanzioni.

Il decreto di recepimento della direttiva Ue introduce, infatti, per le persone giuridiche, il criterio del fatturato quale aggregato utile alla determinazione degli importi massimi delle sanzioni (10% del fatturato) e della capacità finanziaria di tali soggetti. Qualora il vantaggio ottenuto (profitto realizzato o perdite evitate) dalla violazione risulti superiore a questa soglia, la sanzione può essere elevata fino al doppio del profitto realizzato o delle perdite evitate.

Di regola, le sanzioni saranno applicate alle persone giuridiche. Le persone fisiche saranno chiamate a rispondere nei casi di "grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l'integrità e il corretto funzionamento del mercato”.

Per alcune delle violazioni meno gravi, inoltre, è prevista la possibilità per la Consob di ordinare la rimozione delle irregolarità come alternativa alle sanzioni pecuniarie (comunicato stampa del 1° marzo 2016).

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