L'agenzia delle Entrate - circolare n. 38 del 12 agosto 2005 - ha precisato che le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa sono la falsità delle dichiarazioni rese, nell'atto, relative alla sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per la fruizione dei benefici e la rivendita dell'immobile entro i cinque anni successivi all'acquisto, senza che, entro un anno dalla vendita, sia acquistata un'altra casa come abitazione principale.
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