Rendita catastale impianti eolici: torri e aerogeneratori esclusi

Pubblicato il 27 maggio 2025

La Corte di Cassazione chiarisce i criteri per la determinazione della rendita catastale degli impianti eolici, ribadendo l’esclusione delle componenti strumentali al processo produttivo e l’applicazione dell’approccio indiretto di costo.

Rendita catastale degli impianti eolici: criteri dettati dalla Cassazione

La determinazione della rendita catastale per immobili a destinazione speciale, quali gli impianti eolici, è stata oggetto di progressiva definizione normativa e giurisprudenziale.

Il criterio di calcolo è stato ridefinito in seguito all’art. 1, comma 21, della Legge n. 208/2015, che ha escluso dal calcolo catastale macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo, anche se stabilmente infissi al suolo.

In tale contesto si inserisce l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 13806 del 23 maggio 2025, che ha riaffermato e applicato questo principio con specifico riferimento a un impianto eolico, fornendo indicazioni operative di rilievo per tecnici, periti e operatori del settore.

Si tratta di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: tra le pronunce più rilevanti si ricordano Cass. n. 23230/2021, Cass. n. 12482/2023.

Il caso esaminato: impianto eolico e rendita rivalutata  

La controversia trae origine da un avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate aveva attribuito una nuova rendita a un impianto eolico, computando anche le torri e gli aerogeneratori.

Il contribuente ha impugnato l’atto, sostenendo l’illegittimità dell’inclusione di tali elementi nel calcolo, in quanto beni mobili strumentali alla produzione di energia.

Dopo esiti contrastanti nei gradi di merito, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, stabilendo il seguente principio di diritto:

«Con specifico riguardo agli impianti eolici, escluso il computo delle torri e degli aerogeneratori per la loro strumentalità al processo produttivo, la rendita può essere determinata, sulla base del procedimento indiretto con "approccio di costo", con esclusivo riguardo al valore degli immobili residui.»

Il principio di diritto e il criterio estimativo dell’approccio indiretto di costo  

In base al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13806/2025, la determinazione della rendita catastale degli impianti eolici deve essere effettuata mediante il procedimento indiretto di stima, noto anche come approccio di costo.

Tale metodo è disciplinato dalle istruzioni operative contenute nella circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate, applicabile agli immobili a destinazione speciale e particolare.

Sul punto la Cassazione ha precisato che:

«In materia di catasto, l'art. 1, commi 21 e 22, della Legge n. 208/2015 (in vigore dall'1 gennaio 2016), non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, l'art. 1, comma 244, della Legge n. 190/2014, con riguardo al rinvio per relationem - con l'attribuzione di valore normativo - alla circolare emanata dall'Agenzia del Territorio il 30 novembre 2012, n. 6/T (con i relativi allegati), in ordine alle metodologie alternative di stima diretta per i predetti immobili, essendosi limitato a ridefinire l'oggetto rilevante ai fini della determinazione della rendita».

L’approccio in questione prevede che il valore della rendita venga calcolato esclusivamente sulla base delle componenti immobiliari permanenti dell’impianto, ovvero quegli elementi che, per caratteristiche strutturali e funzionali, rientrano nell’ambito della classificazione catastale e sono oggettivamente riferibili alla configurazione edilizia del sito produttivo.

Tra le componenti rilevanti rientrano:

Al contrario, devono essere espressamente escluse dal computo della rendita catastale le componenti impiantistiche che risultano funzionali al processo produttivo e che, pertanto, costituiscono beni mobili. Si tratta in particolare:

Il calcolo della rendita si fonda dunque sulla stima del costo di ricostruzione a nuovo delle sole componenti immobiliari ammissibili, al quale vanno aggiunti alcuni elementi accessori, riconosciuti come parte integrante dell’investimento edilizio:

Tale metodologia garantisce una valutazione equa e conforme ai principi normativi e giurisprudenziali, salvaguardando al contempo l’esigenza di distinguere nettamente tra immobile in senso proprio e impianto produttivo strumentale.

Ruolo del giudice nella qualificazione della torre

La Corte, nella sua disamina, ha altresì richiamato il principio – già affermato nella sentenza Cass. n. 21462/2020 – secondo cui spetta al giudice di merito verificare, nel caso concreto, se la torre eolica assolva una mera funzione statica di sostegno o, al contrario, rappresenti una componente attiva ed essenziale del sistema produttivo. In quest’ultimo caso, la torre dovrà essere esclusa dalla stima catastale, analogamente al rotore e alla navicella.

Ebbene, nella specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva accertato in fatto che la torre eolica, nel caso concreto, costituiva una componente essenziale dell’impianto, integrata strutturalmente con navicella e rotore e funzionale alla produzione di energia elettrica. Tale accertamento, conforme ai principi di diritto e immune da censure in sede di legittimità, comportava il riconoscimento dell’esenzione dalla rendita catastale, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della Legge n. 208/2015.

Cassazione: torri eoliche escluse dalla rendita catastale

Applicazione dei principi alla vicenda in esame

La Corte di Cassazione, come anticipato, ha concluso per l’accoglimento del ricorso presentato dal contribuente, titolare dell’impianto eolico, contro l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle Entrate.

La Corte ha ritenuto errata la determinazione della rendita catastale effettuata dall’Ufficio, in quanto fondata sull’inclusione illegittima delle torri e degli aerogeneratori, elementi qualificabili come beni mobili strumentali al processo produttivo e, pertanto, non rilevanti ai fini catastali ai sensi della normativa sopra richiamata.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva confermato l’avviso di accertamento, è stata dunque cassata, con rinvio.

La Suprema corte ha disposto che il giudice del rinvio, in diversa composizione, dovrà riesaminare il merito della controversia applicando correttamente il principio di diritto affermato: la rendita catastale dovrà essere calcolata esclusivamente sulle componenti immobiliari residuali, mediante l’approccio indiretto di costo, e senza tener conto delle strutture produttive mobili.

In sintesi, la Cassazione ha sancito la non imponibilità catastale delle componenti impiantistiche degli impianti eolici, confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e ponendo le basi per una corretta valutazione tecnica e fiscale di tali beni.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso L’Agenzia delle Entrate ha attribuito una nuova rendita catastale a un impianto eolico, includendo nel computo anche le torri e gli aerogeneratori. Il contribuente ha impugnato l’atto, ritenendo tali elementi non imponibili perché strumentali al processo produttivo.
Questione dibattuta Se torri e aerogeneratori – pur essendo stabilmente ancorati al suolo – debbano essere inclusi nella determinazione della rendita catastale o se debbano essere esclusi in quanto componenti strumentali mobili.
Soluzione della Cassazione La Corte ha stabilito che torri e aerogeneratori sono beni strumentali al processo produttivo e devono essere esclusi dal calcolo della rendita catastale. La rendita va determinata applicando l’approccio indiretto di costo solo alle componenti immobiliari residue. 
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