Rendita catastale. Lite al giudice tributario dopo la notifica

Pubblicato il 22 aprile 2014

Spostamento della giurisdizione

Dopo la notifica dell'atto che, ai sensi dell'articolo 74 della Legge n. 342/2000, attribuisce o modifica la rendita catastale di un terreno o di un fabbricato, l'impugnazione del provvedimento principale deve essere proposta dinanzi al giudice tributario e non amministrativo.

Perfezionamento dell'atto

Ed infatti, al compimento della notificazione dell'atto si determina il perfezionamento della fattispecie eventualmente lesiva - che diventa efficace e quindi impugnabile – nonché lo spostamento di giurisdizione in favore delle Commissioni tributarie.

E' quanto evidenziato dal Consiglio di Stato nel testo della sentenza n. 1903 del 16 aprile 2014 e con cui il collegio amministrativo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione all'impugnazione di un provvedimento di suddivisione del terreno del Comune di Lecce in microzone catastali.

Il provvedimento era stato notificato a mezzo di accertamento catastale per revisione del classamento e della rendita.
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