Responsabilità a carico della casa automobilistica se l’airbag non si apre

Pubblicato il 25 agosto 2011 La Corte di cassazione ha sancito la responsabilità di un’azienda automobilistica, in un caso, e di un’azienda di autotrasporto, in un altro, nel testo di due recenti sentenze depositate il 24 agosto 2011 che hanno avuto entrambe ad oggetto due sinistri stradali.

Con la prima decisione, la n. 17526, una società automobilistica tedesca è stata condannata al risarcimento dei danni subiti dal guidatore della vettura per la mancata apertura del dispositivo di airbag. In particolare, mentre in secondo grado la Corte di appello aveva escluso la responsabilità del costruttore dell’auto in considerazione del fatto che il primo urto era stato non molto forte, la Corte di cassazione ha posto l’accento sul secondo urto subito dalla vettura, la quale era successivamente precipitata da un viadotto. Per i giudici di legittimità, il mancato funzionamento del dispositivo, in questo secondo momento, non era proprio giustificabile.

L’altra decisione, la n. 17507, ha invece riconosciuto responsabile per il decesso di un dipendente, a seguito di sinistro, l’azienda di autotrasporti che aveva affidato la guida di un proprio mezzo articolato con un peso che andava oltre le 20 tonnellate ad un autotrasportatore sessantanovenne, e ciò in violazione dell’articolo 115, comma 2 del Codice stradale che ne vieta la guida a chi ha più di 65 anni.

Sempre sul fronte dei sinistri, nel frattempo, si sta facendo sempre più largo l’ipotesi dell’istituzione del reato di omicidio stradale a carico del guidatore che causi un incidente mortale sotto l’effetto di alcol o stupefacenti; il ministro dell’Interno, Roberto Maroni, in concerto con il ministro della Giustizia, Francesco Nitto Palma, sarebbero intenzionati, in proposito, ad introdurre tale fattispecie a mezzo di decreto legge.
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