Responsabilità civile. Difesa dell'assicurato a carico dell'assicurazione
Pubblicato il 12 settembre 2014
Nell'ambito di un giudizio instaurato ai fini del
risarcimento del danno da responsabilità civile, l'assicuratore è tenuto a sopportare le
spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell'articolo 1917 del Codice civile, anche nel caso in cui non venga riconosciuto
nessun danno al terzo che ha promosso l'azione.
Ed infatti, nei procedimenti come quello in oggetto, la
costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta
anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, essendo finalizzata all'imparziale
accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo.
E' quanto evidenziato dai giudici di Cassazione nel testo della
sentenza n. 19176 dell'11 settembre 2014.