Responsabilità degli enti. Ammesso il riesame fino all'informazione di garanzia

Pubblicato il 29 luglio 2015

Con sentenza n. 33041 depositata il 28 luglio 2015, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, ha accolto il ricorso del rappresentante pro tempore di una s.r.l.; società nei cui confronti era stato iscritto un procedimento per responsabilità amministrativa ex art. 25 comma 2 D. Lgs 231/2001, in relazione alla contestazione – al rappresentante legale dell'epoca – dei reati di cui agli artt. 319 e 321 c.p.

L'attuale rappresentante, in particolare, ricorreva avverso l'ordinanza con cui il Tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di esame, a suo tempo formulata per denunciare la illegittimità del sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie della società.

Il Tribunale, nel respingere la richiesta di riesame, aveva ritenuto fondata ed assorbente l'eccezione del P.m., volta a rilevare come l'istante non avesse depositato – per ciò incorrendo nella sanzione della inammissibilità – l'atto di costituzione dell'ente, a norma dell'art. 39 D.lgs. 231/2001.

Secondo il ricorrente, viceversa – proprio invocando la sopra menzionata normativa – detta preventiva costituzione, nel caso de quo, non sarebbe stata necessaria.

Rilevando contrasti giurisprudenziali in materia, la Sezione assegnataria del ricorso decideva di rimettere la questione alle Sezioni Unite, ponendo ad esse il seguente specifico quesito: se, in materia di responsabilità degli enti da reato, fosse o meno ammissibile la richiesta di riesame ex art. 324 c.p.p., avverso il decreto di sequestro preventivo, proposta dal difensore di fiducia dell'ente, pur in assenza di un previo atto formale di costituzione ex art. 39 D.Lgs. 231/2001.

Dopo ampia disamina giurisprudenziale sul punto, le Sezioni Unite, hanno concluso per l'ammissibilità della richiesta di riesame avverso il sequestro preventivo, proposta dal difensore nominato dal rappresentante dell'ente ex art. 96 c.p.p., anche in assenza di un previo atto di formale costituzione dell'ente medesimo. Ciò tuttavia, sempre che, precedentemente o contestualmente alla esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata l' informazione di garanzia ex art. 57 D.Lgs 231/2001.  

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