Responsabilità del condominio per le infiltrazioni sui beni di proprietà esclusiva

Pubblicato il 29 ottobre 2012 Nei casi in cui il fenomeno dannoso lamentato dal singolo condomino sui beni di proprietà esclusiva sia originato da difettosa realizzazione delle parti comuni dell'edificio, “nei confronti di questi è responsabile, in via autonoma ex articolo 2051 Codice civile, il Condominio, che è tenuto, quale custode, ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria”.

E’ quanto ricordato dai giudici di Cassazione nel testo della decisione n. 17268 del 10 ottobre 2012 con riferimento ad una vicenda in cui due coniugi avevano evocato in giudizio il condominio al fine di ottenerne la condanna all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione degli inconvenienti derivati da copiose infiltrazioni d'acqua nella loro cantina, oltre al ristoro dei danni subiti.

La responsabilità del condominio, in ogni caso, non esclude che quest’ultimo possa, a sua volta, agire ex articolo 1669 Codice civile nei confronti della società costruttrice.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

RC auto: al via le novità su esoneri, uso stagionale e veicoli storici

12/05/2026

Decreto Lavoro 2026, salario giusto per i bonus contributivi: prime criticità

12/05/2026

Geometra dipendente: ordinari mezzi di prova contro l’iscrizione alla Cassa

12/05/2026

Modello RAP e distribuzione dell’utile societario: invio e regole

12/05/2026

Cassazione: confine tra credito inesistente e non spettante

12/05/2026

Nuovi limiti per il regime premiale ISA 2026

12/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy