Responsabilità della banca con competenza nel luogo del danno

Pubblicato il 29 gennaio 2015 Nelle azioni di responsabilità esperite da un investitore contro l’emittente di titoli obbligazionari fondate sul prospetto nonché sulla violazione di obblighi di informazione degli investitori imposti per legge, che non siano riconducibili alla nozione di "materia contrattuale", la competenza appartiene al giudice del domicilio del ricorrente, qualora il danno lamentato si sia verificato direttamente sul suo conto corrente bancario, presso una banca avente sede nell’ambito di competenza territoriale di tale giudice.

Alle stesse è, infatti, applicabile l’art. 5, punto 3 Regolamento n. 44/2001 che disciplina la competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi.

Tale principio è stato espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 28 gennaio 2015 pronunciata relativamente alla causa C-375/13, con la quale è stata data interpretazione ad alcuni articoli del Regolamento CE n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Il fatto da cui origina la questione, riguarda la domanda di risarcimento danni avanzata da un investitore domiciliato a Vienna nei confronti di una banca avente sede a Londra, per presunta responsabilità contrattuale, precontrattuale e per fatto illecito, in merito alla svalutazione di un investimento che il ricorrente avrebbe effettuato mediante strumenti finanziari emessi dalla banca medesima.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori stranieri: novità per il permesso unico di soggiorno

03/05/2024

CCNL Servizi assistenziali Anffas - Accordo di rinnovo del 23/4/2024

03/05/2024

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Distribuzione moderna organizzata: minimi, una tantum e causali per contratti a termine

06/05/2024

Ccnl Servizi assistenziali Anffas. Ipotesi di rinnovo

03/05/2024

Semplificazioni fiscali, istruzioni su pagamenti rateizzati e pausa estiva

03/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy